INPS
Garanzia giovani, le novità e le indicazioni per i moduli telematici
Chiarimenti sui due decreti direttoriali del Ministero del Lavoro che hanno introdotto modifiche alla disciplina sugli incentivi per le assunzioni.
L’INPS comunica che - con i decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015, pubblicato in data 11 febbraio 2015 nella sezione legale del sito internet del Ministero, e n. 169 del 28 maggio 2015, pubblicato nella medesima sezione in data 03 giugno 2015, allegati alla circolare n. 129/2015 (All. n. 1 e 2), consultabile in calce - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, con il quale ha disciplinato l'incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”.
I moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati, tenendo conto delle novità contenute nei citati decreti.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con Circolare n. 129 del 26 giugno 2015, ha illustrato la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica e fornito indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.
Nuove tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus occupazionale.
Il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ha ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere), nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato, purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
Rimane, invece, esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
In osservanza dell’articolo 2 del citato decreto, le modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma “Garanzia Giovani”; ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.
Il decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, modificando l’articolo 7, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 (All. n. 2) ha previsto che gli incentivi della misura “Bonus occupazione” possono essere fruiti anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
Coordinamento con altri incentivi.
In forza del decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile (art. 7, comma 3, nuova versione, a seguito delle modifiche apportate dal decreto n. 11/2015) con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
Per saperne di più: vai alla Circolare n. 129/2015
Fonte: INPS
Moreno Morando
(28 giugno 2015)
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