Ragioneria Generale dello Stato
Contrattazione integrativa: le istruzioni a tutte le amministrazioni pubbliche
Le indicazioni per determinare l'importo del taglio che dovrà essere operato, a decorrere dallanno 2015, sui relativi fondi.
Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è stata pubblicata la Circolare n. 20 dell’8 maggio 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 20 luglio. Il Dipartimento evidenzia che lo scopo del provvedimento è quello di impartire istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013 ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In merito, la Ragioneria Generale sottolinea preliminarmente che il comma 456, dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.
Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa.
Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:
-non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
-non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio;
-le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).
La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all’articolo 9, comma 2‑bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014.
Ciò premesso, il Dipartimento precisa che sono necessarie alcune indicazioni operative al fine di determinare correttamente l’importo del taglio che dovrà essere operato, a decorrere dall’anno 2015, sui fondi di cui trattasi, per effetto del più volte richiamato articolo 9, comma 2‑bis.
In particolare, nella Circolare in esame vengono fornite indicazioni:
-alle amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa);
-alle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all’anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall’articolo 9, comma 2‑bis, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014. dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2‑bis, del decreto-legge 78/2010.
La Ragioneria Generale dello Stato, in conclusione evidenzia che l’ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall’anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto.
Corrispondentemente, le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili ed a sostanziale invarianza di saldo.
Gli organi di controllo dovranno certificare l’ammontare della decurtazione permanente prevista dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni fornite dalle citate circolari n. 12/2011, n 25/2012, n. 15/2014 di questo Dipartimento.
Per saperne di più: Vai a testo integrale della Circolare
Moreno Morando
(23 luglio 2015)
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