Previdenza
Assistenza fiscale, una convenzione ad hoc per i soggetti abilitati
I chiarimenti nella circolare Inps n. 91 del 6 maggio 2015.
L’Istituto Nazionale di Previdenza informa che, con determinazione del Presidente n. 12 del 2 aprile 2015, è stato approvato lo schema di convenzione con i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale di cui al D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modello RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali – Campagne RED e INV CIV 2015/2016.
Con le campagne RED 2015 e 2016, l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, la comunicazione delle situazioni reddituali relative agli anni 2014 e 2015 nonché, per le campagne RED 2013/2014, la comunicazione delle situazioni reddituali limitatamente ai soggetti non adempienti (cosiddetti sollecitati).
Con le campagne INV CIV 2015 e 2016, l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, alcune informazioni indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in godimento nonché per le campagne INV CIV 2014/2015 la comunicazione delle predette informazioni limitatamente ai soggetti non adempienti (cosiddetti sollecitati).
Lo schema convenzionale regolamenta le modalità di svolgimento del servizio e di conservazione della documentazione, di trasmissione telematica, le attività di verifica e di validazione dei dati nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate.
L’Inps evidenzia che il servizio viene affidato in via non esclusiva. Infatti, per la presentazione delle dichiarazioni continueranno ad essere a disposizione dei cittadini sia il Contact Center integrato dell’Istituto che il portale internet.
I Centri di assistenza fiscale, e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema approvato.
Il soggetto abilitato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Per addivenire alla stipula, i soggetti interessati prendono contatti con le Direzioni metropolitane e provinciali territorialmente competenti, tramite i recapiti presenti sul sito web dell’Istituto e accessibili effettuando la ricerca della Struttura di interesse dal percorso che segue: “www.inps.it” -> “le sedi INPS”.
Fonte: Inps
Per saperne di più:
Moreno Morando
(6 maggio 2015)
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