Trasparenza
Politici, saranno pubblicati i nomi dei titolari di incarichi senza situazione patrimoniale on line
Con una nota del 25 maggio 2015, il Presidente dell'Anac Raffaele Cantone ha sottolineato che sarà avviata la procedura prevista dal d.lgs.n.33/2013.
Con una nota del 25 maggio 2015, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha evidenziato che, in base all’art. 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013, l’ANAC controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del decreto stesso, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati i cui dati siano stati omessi.
In particolare, si evidenzia che il citato art. 14 del d.lgs. n.33/2013 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. La norma in questione - con specifico riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale - obbliga le rispettive pubbliche amministrazioni a pubblicare una serie di documenti ed informazioni di tutti i propri componenti.
Il comma 1 dell'articolo 14 li elenca dettagliatamente:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualunque natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (in sostanza: le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni iscritti ai pubblici registri, le azioni di società, la dichiarazione dei redditi, le spese e le obbligazioni assunte in campagna elettorale), nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 (che riguardano le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione) della medesima legge, come modificata dal decreto n. 33/2013, limitamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Il comma 2 dello stesso articolo 14 del d.lgs. n. 33/2015 obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare i dati elencati sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
La pubblicazione dei nominativi, in base al principio di ragionevolezza e di proporzionalità nell’applicazione di una sanzione reputazionale quale quella in argomento, può avvenire nel caso in cui la pubblicazione non sia stata possibile per la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati e non, evidentemente, quando essa dipenda da fatti organizzativi interni all’amministrazione.
Per questo motivo, Cantone ha rilevato che l’Autorità ritiene necessario coordinare la previsione in argomento con quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, sulle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati.
L’accertamento delle violazioni in questione è stato regolato dalla delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 che ha modificato la disciplina dettata in precedenza dalla delibera ANAC - CIVIT n.66/2013.
In particolare, e diversamente dal passato in cui al procedimento sanzionatorio si provvedeva con regolamento di ciascuna amministrazione, ora è l’ANAC che contesta la violazione, ai fini dell’irrogazione in misura ridotta della sanzione, al soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati per la pubblicazione.
La contestazione viene effettuata dopo gli accertamenti che l’ANAC svolge anche tramite il Responsabile della trasparenza dell’ente interessato al quale è richiesto di indicare specificamente se le motivazioni delle mancata pubblicazione dipendano dall’omessa comunicazione dei dati.
Ad avviso dell’Anticorruzione, solo a seguito della contestazione, che presuppone naturalmente la mancata pubblicazione dei dati sul sito dell’ente interessato, si configura la fattispecie che può dare luogo, nel rispetto e in coerenza con i principi della tutela della riservatezza, alla pubblicazione dei nominativi ai sensi dell’art. 45.
L’Autorità, pertanto, ha concluso Raffaele Cantone, procederà con decorrenza dal 25 maggio 2015 alla pubblicazione dei nominativi in argomento, con l’avvio della contestazione nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati.
Moreno Morando
(25 maggio 2015)
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