Unione Europea
E-book, Iva ridotta bocciata dalla Corte di Giustizia
Due sentenze stabiliscono che Francia e Lussemburgo non possono applicare un'aliquota IVA ridotta ai libri elettronici. Dal 1 gennaio 2015 anche l'Italia ha previsto l'aliquota super ridotta.
Alcuni Stati membri dell'Unione europea - tra i quali la Francia, il Lussemburgo e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'Italia - hanno previsto l'applicazione di aliquote dell'IVA ridotte alla fornitura di libri digitali o elettronici (nel caso di Italia e Lussemburgo, le aliquote in questione sono inferiori al 5%).
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha assunto però un orientamento di tipo restrittivo, non reputando ammissibile che uno Stato membro estenda l'ambito di applicazione delle aliquote dell'IVA ridotte al di fuori dei casi e delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia
L’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assoggettato all’applicazione dell’aliquota dell’IVA «super–ridotta» (nella misura del 4 per cento) anche quelle pubblicazioni che, identificate da codice ISBN, siano però veicolate attraverso mezzi di comunicazione elettronica. L’estensione dell’applicazione dell’aliquota del 4% anche ai libri digitali è stata tecnicamente operata mediante interpretazione autentica del numero 18) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, di modo, così, da evitare di cadere, almeno formalmente, nella violazione del suindicato termine del 1° gennaio 1991. In particolare, il comma 667 dell’articolo 1 precisa che sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. In precedenza, le operazioni aventi ad oggetto la fornitura di libri elettronici erano assoggettate all’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Da ultimo, vengono effettuate due segnalazioni.
In primo luogo, si segnala che il Consiglio UE Istruzione, gioventù, cultura e sport del 25 novembre u.s., benché non formalmente competente in materia fiscale, ha invitato, nelle sue conclusioni, gli Stati membri e la Commissione a “promuovere la lettura come strumento per diffondere il sapere, incoraggiare la creatività, sostenere l’accesso alla cultura e la diversità culturale e sviluppare la consapevolezza dell’identità europea, affrontando il tema delle diverse condizioni applicate ai libri elettronici e ai libri a stampa”. Il Consiglio UE “Cultura” ha, in sostanza, auspicato che sia modificata la Direttiva IVA, al fine di permettere l’applicazione di aliquote ridotte anche ai libri digitali. Si consideri, tuttavia, che anche nel caso in cui la Direttiva IVA fosse modificata in tal senso, l’aliquota IVA al 4% stabilita dalla Legge di Stabilità potrebbe comunque essere ancora sub iudice, per violazione dell’art. 110 della Direttiva.
In secondo luogo, si segnala, altresì, che il 5 marzo 2015, la Federazione degli Editori Europei (FEP), la Federazione delle associazioni europee degli scrittori (EWC) e la Federazione europea e internazionale dei librai (EIBF) hanno inviato una lettera (sottoscritta, per l'Italia, dal Presidente dell'Associazione Italiana Editori) ai Presidenti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, per sollecitare l'adozione di modifiche alla legislazione europea per far sì che essa tenga conto del progresso tecnologico e rimuova un serio ostacolo allo sviluppo del mercato dell'editoria digitale.
- Per maggiori informazioni: Nota breve n. 58 del Servizio Studi del Senato.
- Fonte: Corte di Giustizia Europea e Senato
Enrico Michetti
La Direzione
(14 marzo 2015)
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