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Università: in Gazzetta Ufficiale i limiti di spesa di personale e di indebitamento
Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri con un articolo unico introduce per il triennio 2015-2017 le disposizioni sul rispetto dei limiti delle spese.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
In particolare il decreto, che si compone di un'unico articolo, stabilisce che:
1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonche' la sostenibilita' e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle universita', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2015-2017 si prevede che:
a) ciascun ateneo che al
31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, puo' procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
b) ciascun ateneo che al
31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) puo' procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al
31 dicembre dell'anno precedente;
c) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita' definite con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato Ministero, e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche' alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, comunicando gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) e' determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non puo' comunque determinare annualmente una attribuzione di facolta' assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a:
a) per le universita' statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente;
b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al
31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita'.
La Direzione
(22 marzo 2015)
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