Lavoro
I minori possono fare gli animatori senza l'autorizzazione preventiva del Ministero
Interessante risposta ad un interpello formulato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro per l'attività di intrattenimento.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto un quesito al Ministero del Lavoro, al fine di conoscere il parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, concernente l'autorizzazione per l'impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative.
In particolare, si chiedeva se, ai sensi della disposizione normativa citata, l'attività di animatore, ovvero di “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei miniclub”, sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.
Il Ministero del Lavoro in risposta al quesito ha precisato che “Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura dell'art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, così come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999, il quale prevede che “l'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni territoriali di questo Ministero (DTL), “purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”.
Non serve richiedere la preventiva autorizzazione per l'impiego del minore con riferimento a tutte quelle attività che per loro intrinseca natura, modalità di svolgimento o carattere episodico non risultino inquadrabili nell'ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili ad una vera e propria occupazione.
Sulla base di tali premesse il Ministero ha, quindi, chiarito che l'attività svolta dalla figura dell'animatore consiste nell'organizzazione di eventi di intrattenimento all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo, ospedali, baby parking).
L'attività di animatore non sembra quindi rientrare tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell'ambito del settore dello spettacolo, richiamate dall'art. 4 sopra citato.
Ad avviso del Ministero le attività indicate dalla norma, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati. Ne consegue che nel “settore dello spettacolo” risultano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano”.
Da ciò consegue, conclude il Dicastero, che non appare pertanto necessario richiedere l'autorizzazione preventiva della DTL per l'impiego dei minori nell'espletamento dell'attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto all'accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Moreno Morando
(26 marzo 2015)
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