Agenzia delle Entrate
Consolidato fiscale: le modifiche previste per i soggetti aderenti a questa modalità di tassazione
Pubblicato il Provvedimento e l'Allegato con il nuovo modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione.
Il consolidato fiscale è un'opportunità relativa alle modalità di tassazione concessa ai gruppi societari dal "nuovo" Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui disciplina è indicata negli artt. 117-129.
Non tutti i gruppi però possono effettuare l'opzione per il consolidato; un'eccezione, ad esempio, è costituita dalle società che optano per la trasparenza in qualità di partecipate (artt. 115-116 del TUIR).
Il consolidato consente di far sorgere un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi IRES (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un rapporto di controllo.
Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, par. 1, del codice civile) o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%.
Con Provvedimento del 6 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Dlgs n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Cosa cambia dopo il decreto internazionalizzazione –
Il nuovo articolo 117 del Tuir, modificato dal Dlgs n. 147/2015, consente alle “sorelle”, sia società residenti in Italia, sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, di consolidare le proprie basi imponibili.
La modifica normativa ha lo scopo di rendere compatibili le disposizioni in materia di accesso ai regimi di tassazione di gruppo con i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Le caratteristiche del nuovo modello –
Il Provvedimento approva la nuova modulistica che permette ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante.
In questo modo le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono presentare il Modello di designazione. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) per le società o enti controllanti.
Il modello va trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Ammessa una sola designazione –
Il Provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata.
Il Provvedimento chiarisce la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in presenza dei requisiti indicati dall’articolo 120 del Tuir.
Le nuove disposizioni e i consolidati già in corso –
Il Provvedimento disciplina anche il transitorio. Particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Provvedimento 6.11.2015 ed all’Allegato
Fonte: Agenzia delle Entrate
Moreno Morando
(7 novembre 2015)
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