Gazzetta Ufficiale
Viminale: 25 milioni ai comuni in dissesto finanziario
Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 agosto scorso, riguardante l’Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario , per l’ anno 2014. Il Provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015 - Interno, foglio n. 1736.
Nelle premesse del Decreto si ricorda che l'art. 3-bis, del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Si evidenzia poi che - ai sensi del suddetto art. 3-bis - il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.
Subito dopo, nel Decreto si sottolinea che - in base al sopracitato art. 3-bis - ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalita' di cui al medesimo articolo si provvede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nelle ulteriori premesse del provvedimento vengono, quindi, richiamate le richieste dei comuni, relative all'annualita' 2014, riportate nell'Allegato A (consultabile in calce con il testo integrale del Decreto di cui si discute), dando atto che, a fine esercizio 2014, sul capitolo 1316 risultano non impegnate e disponibili somme pari ad euro 25.000.000,00.
Sulla base di queste premesse, con il Decreto del 4 agosto 2015 si dispone, all’articolo 1, sui criteri e sulle modalità per la concessione contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto legge del 10, determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.
Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
L’articolo 2 precisa che - per l'anno 2014 - ai comuni di cui all'allegato A, e' concesso un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 25.000.000,00, disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali", così come indicato in premessa.
Il contributo e' erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto.
Per saperne di più:
vai al Decreto 4 agosto 2015, con l’Allegato e parte del Provvedimento in formato grafico
Moreno Morando
(14 settembre 2015)
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