A.N.AC.
Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi: le proposte di modifica
L'Autorità ha inviato a Governo e Parlamento l'Atto di Segnalazione n. 5/2015, a norma della Legge n. 190 del 2012.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, sul sito istituzionale, in data 14 settembre ha comunicato che – nella seduta del 9 settembre 2015 – il Consiglio ha approvato l’Atto di segnalazione n. 5 , riguardante le “Proposte di modifica alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”).
L’Autorità sottolinea che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), all’art. 1, comma 2, lett. g), prevede, tra l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”) individua l’ANAC quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina - con l’Atto di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 4 del 10 giugno scorso ha già evidenziato le criticità rilevate nel corso dell’attività istituzionale, riguardo alla applicazione della vigente disciplina del d.lgs. n. 39.
Tuttavia, con la segnalazione in esame, l’A.N.AC., ha ritenuto necessario formulare osservazioni più puntuali in merito alla disciplina sulla vigilanza, accertamento delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità e applicazione delle sanzioni di cui agli articoli da 15 a 20 del decreto citato, che richiedono, ad avviso dell’Autorità, un intervento urgente del legislatore.
Il dettato normativo
La disciplina del d.lgs. n. 39/2013 si fonda sulla individuazione delle situazioni di inconferibilità di una ampia serie di incarichi amministrativi (art. da 3 a 8) e di incompatibilità tra incarichi diversi (art. da 9 a 14).
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto è affidata (art. 15) in primo luogo al RPC (n.d.r.: Responsabile della Prevenzione della Corruzione) dell’amministrazione che conferisce l’incarico o presso la quale è svolto l’incarico incompatibile.
In seconda battuta, la vigilanza è affidata (art. 16) all’ANAC, che può esercitare i poteri ispettivi e di accertamento, nonché i poteri di ordine (in applicazione del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190).
L’Autorità può intervenire nel corso dei procedimenti di conferimento degli incarichi sospendendo le procedure e sollevando rilievi e osservazioni di cui l’amministrazione conferente deve tenere conto (art. 16, comma 2). L’art. 17 dispone la nullità degli incarichi conferiti in violazione del decreto.
L’art. 18 dispone la sanzione dell’automatica sospensione degli organi che abbiano conferito incarichi “dichiarati nulli” dal potere di conferire “incarichi di loro competenza” per tre mesi e prevede norme sulla competenza a conferire incarichi nel periodo di sospensione: il Presidente del Consiglio per i Ministeri, le amministrazioni vigilanti per gli enti pubblici, gli organi individuati con proprio provvedimento per regioni e enti locali.
L’art. 19 dispone la decadenza dall’incarico incompatibile con altro incarico in caso di mancata opzione dell’interessato nel termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione.
Le principali criticità
La prima e generale criticità segnalare è la mancata precisione nella individuazione dei soggetti che hanno il potere di accertare le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.
In generale, la scelta è quella di affidare tale accertamento alla stessa amministrazione, in particolare al RPC, che ha il potere di contestare le situazioni all’interessato, mentre l’intervento dell’ANAC è del tutto marginale.
Esso può avvenire in via preventiva (sui procedimenti in corso) o su richiesta di parere da parte delle amministrazioni. In materia di inconferibilità, l’ANAC ha potuto rilevare una serie di specifiche criticità, indicate nel dettaglio nel testo integrale della segnalazione, consultabile in calce.
Le possibili correzioni della disciplina
Le criticità individuate dall’Autorità presieduta da Raffaele Cantone, hanno suggerito di procedere in due direzioni di fondo.
Da un lato, eliminare il carattere automatico della sanzione dell’art. 18. Dall’altro, concentrare nell’ANAC i poteri di vigilanza, accertamento, ordine e sanzione così insufficientemente regolati nell’attuale disciplina del d.lgs. n. 39 del 2013.
Se nel 2013 il legislatore non aveva ancora costruito l’allora CIVIT/ANAC come vera autorità indipendente e la stessa Commissione non era sicuramente in grado di fare fronte a questi adempimenti, ora la situazione è radicalmente mutata, grazie soprattutto al d. l. n. 90 del 2014.
L’Autorità, se chiamata a svolgere il ruolo di vigilanza e sanzione, può oggi garantire un corretto e imparziale svolgimento di questi compiti, considerato che, rafforzando soprattutto la fase di controllo preventivo, anche il numero dei procedimenti potrebbe ridursi sensibilmente.
Su queste considerazioni, l’A.N.AC. ha formulato alcune specifiche proposte di modifica, già inviate al Governo ed al Parlamento.
Per saperne di più:
vai al testo integrale della segnalazione n. 5, con le proposte di modifica.
Fonte: A.N.AC.
Moreno Morando
(15 settembre 2015)
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