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Unione Europea

Corte UE: rifiutare aiuto sociale a cittadini dell'Unione non lede la parità di trattamento

Gli stranieri che giungono in Germania per ottenere assistenza o il cui diritto di soggiorno è giustificato solo dalla ricerca di un lavoro, sono esclusi dalle prestazioni di base.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con un comunicato del 15 settembre 2015 - relativo alla Sentenza nella causa C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln / Nazifa più tre- si è occupata di un argomento di strettissima attualità, riguardante la possibilità, per uno Stato membro, di escludere da talune prestazioni sociali, di carattere non contributivo, cittadini dell’Unione che vi si recano per trovare lavoro.

Nello specifico, secondo la Corte UE, gli stranieri che giungono in Germania per ottenere un aiuto sociale o il cui diritto di soggiorno è giustificato solo dalla ricerca di un lavoro, sono esclusi dalle prestazioni dell’assicurazione di base tedesca («Grundsicherung»).

Nella sentenza Dano2, la Corte di Giustizia aveva constatato di recente che una tale esclusione è legittima per i cittadini di uno Stato membro che giungono nel territorio di un altro Stato membro, senza la volontà di trovarvi un impiego.

Nella causa in esame, la Corte federale del contenzioso sociale (Bundessozialgericht, Germania) chiede se questa esclusione sia legittima anche per quanto riguarda cittadini dell'Unione che si siano recati nel territorio di uno Stato membro ospitante per cercare lavoro e che vi abbiano già lavorato per un certo tempo, laddove tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovino nella stessa situazione.

La questione è sorta nell'ambito di una controversia che oppone il Jobcenter Berlin Neukölln a quattro cittadini svedesi: una signora, nata in Bosnia, e i suoi tre figli Sonita, Valentina e Valentino, nati in Germania, rispettivamente, nel 1994, nel 1998 e nel 1999.

La famiglia di cui si discute ha lasciato la Germania nel 1999 per recarsi in Svezia e vi ha fatto ritorno nel giugno 2010.

Dopo il loro rientro, la madre e sua figlia maggiore Sonita hanno svolto, sino al maggio 2011, diversi lavori di breve durata o hanno avuto solo opportunità di lavoro di durata inferiore a un anno. Da allora non hanno più svolto alcuna attività lavorativa.

Alla famiglia in questione sono state poi accordate prestazioni di assicurazione di base, durante il periodo compreso tra il 1° dicembre 2011 e il 31 maggio 2012.

Nel 2012, l’autorità competente (Jobcenter Berlin Neukölln) ha infine cessato il pagamento delle prestazioni, ritenendo che la sig.ra e la sua figlia maggiore fossero escluse dal beneficio degli assegni di cui trattasi, in quanto persone in cerca di lavoro straniere, il cui diritto di soggiorno era giustificato unicamente dalla ricerca di un lavoro. Di conseguenza, l’autorità ha escluso anche gli altri figli dai rispettivi assegni.

In risposta alle domande del giudice tedesco, con la Sentenza in esame, la Corte dichiara che il fatto di rifiutare ai cittadini dell'Unione, il cui diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro ospitante è giustificato unicamente dalla ricerca di un lavoro, il beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», le quali sono altresì costitutive di una «prestazione d’assistenza sociale», non è contrario al principio della parità di trattamento.

Si evidenzia come la Corte sottolinei che uno Stato membro, prima di adottare una misura di allontanamento o di stabilire che una persona costituisce un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale nell’ambito del suo soggiorno, deve prendere in conto la situazione individuale della persona interessata.

Tuttavia, la Corte di Giustizia UE evidenzia che, in un caso come quello di cui trattasi nella fattispecie, un siffatto esame individuale non è necessario, poiché il sistema graduale di mantenimento dello status di lavoratore previsto nella direttiva sulla cittadinanza dell’Unione (sistema che mira a tutelare il diritto di soggiorno e l’accesso alle prestazioni sociali) prende esso stesso in considerazione diversi fattori che caratterizzano la situazione individuale del richiedente una prestazione sociale.

Inoltre, essa precisa che la questione se la concessione delle prestazioni sociali rappresenti un «onere eccessivo» per uno Stato membro va valutata a fronte della somma di tutte le domande individuali presentate.

Per saperne di più: vai al testo integrale della Sentenza

Fonte: Corte di Giustizia UE

 

Moreno Morando

(18 settembre 2015)

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