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Giustizia amministrativa

Revoca di un contributo pubblico: alla Corte UE due quesiti

L'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'imprenditore che aspira ad ottenere un contributo a valere sui fondi strutturali inibisce la concessione del finanziamento? L'ordinanza del 2.4.2016 del TAR Marche.

Il Tar Marche rimette alla Corte di giustizia due quesiti interpretativi in tema di  estensione del concetto di procedura concorsuale, rilevante per la revoca di contributo pubblico
Tar Marche, ord., 2 aprile 2016, n. 188 – Pres. Filippi, Est. Capitanio    
 
 
In tema di revoca di contributo pubblico a seguito di sottoposizione a procedura concorsuale (nella specie a concordato preventivo in continuità aziendale), vanno rimessi alla Corte di giustizia dell'Unione europea i seguenti dubbi interpretativi: 
1 - se l’art. 1 par. 7 lett. c) del regolamento n. 800/2008 riguarda solo le procedure che possono essere aperte d’ufficio dalle Autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri (in Italia, ad esempio, il fallimento) oppure anche quelle che possono essere avviate solo su istanza dell’imprenditore interessato (come è nel diritto nazionale il concordato preventivo), e ciò perché la norma parla di “apertura nei loro confronti” di una procedura concorsuale per insolvenza;
2 – se, nel caso in cui si dovesse ritenere che il regolamento n. 800/2008 riguarda tutte le procedure concorsuali, , con specifico riferimento all’istituto del concordato preventivo con continuità di cui all’art. 186 bis, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l’art. 1 par. 7 lett. c) regolamento C.E. n. 800/2008 vada interpretato nel senso che la semplice sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’imprenditore che aspira ad ottenere un contributo a valere sui fondi strutturali inibisca la concessione del finanziamento oppure obblighi l’Autorità nazionale di gestione a revocare i finanziamenti già concessi o se, al contrario, la situazione di difficoltà vada verificata in concreto, tenendo conto, ad esempio, dei tempi di apertura della procedura, del rispetto da parte dell’imprenditore degli impegni assunti e di ogni altra circostanza rilevante.

 
Con l’ordinanza in epigrafe il Tar Marche ha rimesso alla Corte di giustizia due questioni interpretative in tema di compatibilità con la normativa europea della revoca di contributo pubblico disposta per la sottoposizione dell’impresa a procedura concorsuale: sia in ordine all’estensione del concetto di procedure concorsuali, per l’applicabilità della disciplina europea, sia in ordine agli effetti dell’apertura della relativa procedura. 

Le questioni assumono rilevanza peculiare in specie alla luce delle diverse novità normative che, anche a cagione del prolungarsi della crisi economica, negli ultimi anni si sono succedute in materia.
La controversia da cui è scaturita la rimessione in oggetto riguarda il provvedimento di revoca delle agevolazioni in precedenza concesse dalla Regione, motivato dalla perdita dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a seguito dell'ammissione dell'impresa beneficiaria ad una peculiare tipologia di procedura concorsuale, il concordato preventivo in continuità aziendale.
 
Preliminarmente, l’ordinanza ha superato il tradizionale tema del riparto di giurisdizione in ordine alle controversie concernenti la revoca di contributi e sovvenzioni, invocando la natura di interesse legittimo della situazione giuridica azionata dall’impresa, trattandosi di riconsiderazione da parte della Regione circa il possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione al beneficio.

Nel merito, l’ordinanza prosegue con una attenta analisi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali e di relativi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione, all’esito della quale – secondo l’ordinanza – è ipotizzabile una distonia interna di un sistema che, da un lato, in nome della tutela dell’economia complessiva dell’Area UE consente alle imprese in difficoltà, ma che conservano oggettivi margini di produttività, di ristrutturarsi fruendo di indubbi vantaggi competitivi (compensati però dalla sottoposizione ad un controllo esterno giudiziale) e, dall’altro lato, consente che le stesse siano private - anche ex post - di risorse finanziarie di provenienza pubblica che, fino a prova contraria (ossia fino all’accertamento dell’avvenuta distrazione dei fondi rispetto ai progetti ammessi a finanziamento), debbono ritenersi impiegate proprio per perseguire l’obiettivo del risanamento e del rilancio.

In materia, va segnalato come in materia di effetti dello stato di difficoltà aziendale sia stata rimessa (Cons. St., sez. V, ord., 4 giugno 2015,  n. 2737), in tema di appalti, alla Corte di giustizia U.E. la definizione della questione se possa ritenersi compatibile con l'art. 45, comma 2, lett. a) e b) della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di voler presentare istanza di concordato preventivo in bianco, quale causa di esclusione dalla procedura di gara, in tal modo interpretando estensivamente il concetto di «procedimento in corso» sancito dalla normativa comunitaria (art. 45 direttiva) e nazionale (art. 38 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163).
 
Fonte: Giustizia Amministrativa

La Direzione

(5 aprile 2016)

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