corte di Cassazione
Inosservanza delle ordinanze adottate dal Sindaco: sanzione penale o amministrativa?
L'applicabilita dell'art. 650 del codice penale. I principi sanciti nella sentenza n. 15993/2016.
L'art. 650 del Codice penale è una norma penale cosidetta "in bianco" a carattere sussidiario che trova applicazione solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione o quando il provvedimento amministrativo dell'autorità che non viene osservato preveda un proprio meccanismo di tutela.
La norma, in particolare, punisce "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene"
Sono incappati in tale contravvenzione gli amministratori di alcune aziende agricole condannati dal Tribunale per il reato di cui all'art. 650 c.p in quanto non avevano ottemperavamo all'ordinanza con la quale il Sindaco, per ragioni di igiene e sanità pubblica, aveva imposto di contenere il numero dei bovini all'interno della loro stalla.
La Corte di Cassazione Sezione Prima con la sentenza n. 15993/2016 ha annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste.
La statuizione si rileva interessante sotto due diverso profili.
Il primo riguarda l'inapplicabilità dell'art. 650 del codice penale nei casi in cui l'ordinanza sindacale non adempiuta sia illegittima.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'ordinanza sindacale che si assume violata è illegittima, perchè adottata dal sindaco e non dal funzionario amministrativo, figura apicale del settore municipale competente, come previsto ed imposto dal d. lgs. 18.8.2000, n. 267, recante T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali delle leggi comunali e provinciali, art.107 co. 3 lett. f) co. 5., disciplina, quella appena richiamata, che consente al Sindaco l'adozione di ordinanze esclusivamente di natura contingibile ed urgente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Su questa premessa poggia, quindi, la conclusione secondo cui non ricorre la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo violato, in questo caso l'ordinanza sindacale di cui alla contestazione, difettando dei requisiti di legittimità, in quanto emesso da autorità amministrativa privo di legittimazione a farlo (per vizio della competenza) debba essere incidentalmente disapplicato in sede penale.
Passando al secondo profilo, interessante è il passaggio motivazione con il quale per completezza la Suprema Corte ha rilevato che nel caso in esame, ricorre l'ipotesi di condotta caratterizzata dall'inosservanza di un'ordinanza della pubblica amministrazione nello specifico sanzionata in via amministrativa, in particolare ai sensi dell'art. 7-bis commi 1 ed 1-bis d. lgs. 18.8.2000, n. 267. Conseguentemente, anche per tale ragione, non è ravvisabile nella concreta fattispecie in scrutinio la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., figura di reato quest'ultima applicabile ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.
Resta invece estranea alla sfera di applicazione di tale norma penale l'inottemperanza ad ordinanze municipali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, se volte le stesse a dare applicazione, come nel caso in esame, a leggi o regolamenti che prevedono per detta violazione specifica sanzione amministrativa e questo in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 24.11.1981, n. 689.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
La Direzione
(1 maggio 2016)
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