Agenzia delle Entrate
Fisco, le nuove sanzioni tributarie
La circolare con i primi chiarimenti. Basta un'istanza per avere il favor rei sugli atti non definitivi emessi fino al 31 dicembre 2015.
Pronte le prime istruzioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo.
L'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il Governo a dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell'ordinamento di fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa quanto in sede penale e, pertanto, “a procedere … alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti”.
In attuazione di tale delega, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158. Il decreto rubricato “Revisione del sistema sanzionatorio” con il Titolo I disciplina la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, apportando modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, mentre con il Titolo II apporta, tra l'altro, rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti la disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo.
In particolare, l'articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo n. 471/1997, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevedendo:
- la più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti;
- la conversione in euro dell'ammontare delle sanzioni, originariamente espresse in lire.
Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 158/2015, come modificato dalla legge di stabilità 2016, le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016.
A decorrere dalla stessa data sono entrate in vigore anche le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 che prevedono la soppressione della riduzione a un sesto delle sanzioni in caso di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, e degli istituti di adesione all'invito al contraddittorio, previsto dall'articolo 5, comma 1-bis e dall'articolo 11, comma 1-bis, e di adesione ai processi verbali di constatazione, previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2016 specifica l'ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015.
Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l'Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario, confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore.
Negli atti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del favor rei. Per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.
Quando è possibile presentare la richiesta – Per gli atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice domanda. Dopo aver ricalcolato le sanzioni, gli uffici dell'Agenzia comunicheranno l'esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni. Le Entrate ricordano che in ogni caso la presentazione della domanda da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso. La circolare ricorda che se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2bis del Dlgs n. 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell'atto.
Come comportarsi in caso di ricorso – Nel caso in cui per l'atto sia stato proposto ricorso presso le commissioni tributarie, bisogna distinguere il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione più favorevole. Mentre nel primo caso gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l'esito sia al contribuente che alla commissione, nel secondo caso le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell'organo giudicante.
Le istruzioni agli Uffici – In generale, al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l'Ufficio deve confrontare le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente.
Per saperne di più:
Fonte: Agenzia delle Entrate comunicato del 4 marzo 2016
La Direzione
(6 marzo 2016)
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