Fiscalità
Tarsu, Ici/Imu: sanzioni maggiorate se l'omessa dichiarazione si protrae per più anni
In caso di violazione della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. La sentenza della Cassazione n. 18230 del 16.9.2016.
La controversia giunta dinanzi alla Quinta Sezione della Corte di Cassazione concerne l'impugnazione, da parte di un contribuente di una serie di avvisi d'accertamento e liquidazione emessi da un comune con il quale l'ente locale, richiedeva il pagamento dell'imposta Ici per le annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 per omessa presentazione della dichiarazione ICI, nonché per il mancato parziale versamento dell'imposta.
La contribuente si difendeva sostenendo di aver correttamente versato l'ICI per gli anni accertati sulla base dei valori storici e del valore venale degli immobili, non essendo mai venuta a conoscenza della diversa rendita catastale attribuita.
La Commissione Tribuataria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente, mentre in appello la Commissione Regionale rigettava l'appello principale del contribuente, ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale dell'ufficio Comunale.
Il Comune, quindi impugnava la sentenza dei giudici di appello nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che siccome la dichiarazione ICI è una, l'omissione della sua presentazione debba essere sanzionata una sola volta.
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18230 del 16.9.2016 ha ritenuto fondata la censura formulata dal Comune evidenziando come già in passato, la Corte si sia pronunciata in un caso di omessa denuncia ripetutasi in più anni, sia in tema di Tarsu, avendo modo di ritenere " (...) l'illogicità dell'argomentazione secondo la quale l'omissione dell'obbligo di denuncia dell'anno iniziale della Tarsu escluderebbe l'illegittimità delle omissioni relative agli anni successivi. Infatti, essa applica ai comportamenti omissivi uno schema di connessione che può riguardare soltanto i comportamenti attivi" sia in tema di omessa denuncia d'immobile a fini ICI ritenendo infondata l'affermazione "secondo la qual la sanzione per omessa denuncia di immobile a fini ICI riguarderebbe soltanto il primo anno d'imposta".
Infatti, anche se l'art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 504/92 prevede che "la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati o elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta", (cd dichiarazione ad efficacia ultrannuale), per la Cassazione è evidente che ciò non possa che valere in caso di adempimento dell'obbligo ed alle condizioni normativamente stabilite, mentre il comportamento omissivo deve essere necessariamente sanzionato per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto ai sensi dell'art. 10 comma 1 "A ciascuno degli anni solari, corrisponde un'autonoma obbligazione" che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta, ma anche per l'adempimento dichiarativo; infatti, secondo la ratio legis solo se l'obbligo di presentare la dichiarazione è assolto, in relazione all'anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, il contribuente potrà ritenersi adempiente anche per gli anni successivi.
Sulla base di tale premessa la Corte ha ribadito che "In tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo, posto dall' art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento ali' "inizio" del possesso (...), ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l'inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un'autonoma violazione punibile ai sensi del comma 1 dell'art. 14 dello stesso decreto."
Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza rinviandola ad altra Commissione Tributaria Regionale che, in applicazione del suddetto principio, dovrà provvedere al cumulo giuridico.
La Direzione
(20 settembre 2016)
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