AGCM
Cancellazione dei voli: imposte a Ryanair informazioni più chiare, trasparenti e immediate
La misura cautelare fa seguito alle cancellazioni dei voli operate nei mesi di settembre e ottobre 2017.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale che, è stato imposto, alla compagnia Aerea Ryanair, di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili ai sensi del Regolamento Ce 261/2004.
La misura cautelare, deliberata il 25 ottobre 2017, fa seguito alle cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre.
L’Antitrust, infatti, sulla base di ulteriori elementi acquisiti, anche dopo l’avvio del procedimento istruttorio del 20 settembre 2017, ha rilevato da parte della compagnia un continuo diffondere di comunicazioni, indirizzate ai consumatori, sia sul proprio sito internet che verbali, incomplete, non trasparenti e forvianti, sul diritto alla compensazione pecuniaria a seguito delle cancellazioni dei voli, dovuti a ragioni organizzative e gestionali della compagnia.
Infatti la repentina “cancellazione massiva” dei voli, ha provocato un grave danno irreparabile al consumatore, e ha, oltretutto, ostacolato l’esercizio del diritto alla compensazione pecuniaria da parte dei consumatori che hanno subito notevoli disagi.
A seguito di ciò, l’Autorità ha richiesto a Ryanair “sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili già a partire dall’home page del sito internet in lingua italiana della compagnia”, di informare i consumatori italiani, con pari chiarezza, dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli operate nei mesi di settembre/ottobre del corrente anno, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza relativamente:
- al complesso dei diritti spettanti al consumatore a seguito delle cancellazioni, quali il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;
- all’elenco completo delle date, delle tratte e del numero di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;
- alla connessa ed immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante.
Ryanair dovrà comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 10 giorni dal suo ricevimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.
Per ulteriori informazioni clicca sul link di seguito: Testo del Provvedimento
Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunicato del 26 ottobre 2017
Redazione
(27 ottobre 2017)
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