Termine perentorio
Processo telematico: se il server dell'Amministrazione non funziona?
Il TAR Lazio chiamato a valutare gli effetti del malfunzionamento degli apparati riceventi della P.A.
Una cittadina umbra, risultata vincitrice del concorso a cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012, adiva il T.A.R. Lazio evocando in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dall’elenco degli aspiranti alla nomina in ruolo ai sensi del d.m. M.I.U.R. m. 496/2016 (personale docente).
Ella, infatti, avrebbe dovuto essere assunta con decorrenza dal 1 settembre 2016 presso un Istituto Scolastico sito nella Regione Umbria. Alla ricorrente veniva notificata la ricevuta della sua domanda il giorno 8 settembre 2016 a mezzo mail dall’indirizzo ufficiale del M.I.U.R., con la quale le si formulava la formale proposta di assunzione, da dover accettare, entro cinque giorni dalla data riportata sulla proposta stessa, che risultava agli atti essere stata spedita il 3 settembre 2016.
A causa però di un malfunzionamento dei server del Ministero, quest’ultima si trovava nella situazione di impossibilità materiale a dare riscontro positivo alla proposta di incarico entro il termine perentorio sopracitato, non riuscendo ad effettuare l’accesso alle istanze “on-line” se non il giorno successivo rispetto alla scadenza del termine. Benché avesse interloquito per le vie brevi con un dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, illustrando la malaugurata situazione in cui versava, il pubblico ufficiale si rifiutava di ammettere la ricorrente nell’elenco degli aspiranti agli incarichi di insegnamento poiché non risultava pervenuta la sua accettazione entro il giorno 8 settembre 2016.
Il Collegio, dopo aver disposto inizialmente una istruttoria, in sede cautelare (con ord.za del 10 luglio 2017 sospendeva il provvedimento impugnato, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica.
Con sentenza pubblicata il 28 febbraio 2018, il T.A.R. Lazio (III Sez. bis) accoglieva la pretesa della ricorrente, desumendo dal materiale probatorio depositato “un principio di prova in ordine al malfunzionamento del sistema informatico dell’amministrazione nell’ultimo giorno di conferma dell’accettazione della proposta contrattuale. Dagli atti depositati dall’amministrazione”, ha proseguito il collegio, “non si desumono elementi contrari a tale tesi, per cui ai sensi dell’art. 64 c.p.a., si deve ritenere che sia provata la ricostruzione operata dalla ricorrente con la consequenziale sussistenza dei vizi dedotti”.
Ogni qualvolta, quindi, venga imputato un inadempimento scaturito dai malfunzionamenti degli apparati informatici della P.A., tale circostanza non è attribuibile alla responsabilità del mittente, risultando costui incolpevole, ma, tutt’al più, al difetto di perizia della stessa Amministrazione.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Mattia Murra
(1 marzo 2018)
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