Giustizia
Serre e avanserre: quando non serve il permesso di costruire
I principi sanciti dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola rientrano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) d.P.R. 380 del 2001, tra le ipotesi di attività edilizia libera, mentre per quelle di diversa consistenza e destinazione, la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere la necessità del permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tale da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico — ambientale.
È questo affermato dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 8 novembre 2018 nella quale viene altresì precisato che la sola realizzazione della platea in cemento assume rilievo ai fini urbanistici, avendo questa Corte più volte stabilito che sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal Testo Unico dell'edilizia, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato comprendendo, tra questi, la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato.
Sulla base di tali principi la Corte ha confermato la condanna penale inflitta al proprietario e locatore di un terreno che avevano realizzavano, in zona sismica, un impianto di serricoltura in assenza di permesso di costruire, senza darne preavviso scritto allo sportello unico, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale e senza direzione lavori da parte di professionista abilitato. In particolare nella vicenda in esame la struttura era assimilabile ad "avanserra" delle dimensioni di m. 20 x 18, avente altezze comprese tra m. 4,20 e 6,20, con struttura portante metallica bullonata su piastre ancorate su piattaforma in cemento di spessore di cm. 30, coperture in telone in PVC opaco e tamponamenti in pannelli prefabbricati coibentati al cui interno erano presenti impianti tecnologici ed attrezzature funzionali al processo produttivo, quali una cella frigorifera; un prefabbricato ospitante ufficio, servizi igienici e spogliatoi, nonché impiantistica di tipo industriale, sotto-servizi per la regimentazione delle acque nere e bianche con allacciamenti permanenti di acqua, energia elettrica, impianto fognario per le acque nere.
Il Collegio, infine, ha rilevato che nessun rilievo ha il fatto che l'opera fosse una "avanserra" e non una serra, atteso che “tali manufatti, per definizione, sono sostanzialmente strutture di servizio e supporto ad impianti Serricoli ed, in ogni caso, ciò che qui rileva è la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che la stessa ha determinano la quale rende necessario il permesso di costruire”.
Enrico Michetti
Fonte: Massimario G.A.R.I.
La Direzione
(13 novembre 2018)
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