TAR NAPOLI
Scorrimento di graduatoria concorsuale e problemi di giurisdizione
Un caso singolare di graduatoria utilizzata da un Comune convenzionato con quello che aveva bandito il concorso.
Un cittadino partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di n. 9 coordinatori tecnici bandito da un Comune campano, classificandosi al decimo posto della graduatoria di merito. L’utilizzo di questa graduatoria a fini assunzionali ha poi costituito oggetto di convenzione con altro Comune viciniore che ha rivolto proposta di assunzione al ricorrente, in quanto avente priorità in base all’ordine di collocazione. Precedentemente il concorrente, idoneo, aveva opposto un rifiuto alla richiesta del primo Comune di instaurazione del rapporto di lavoro e, quando invece ha manifestato la propria disponibilità ad essere assunto dal secondo Ente, quest’ultimo ha adottato il diniego considerandolo di fatto decaduto dalla graduatoria, in ragione della sua pregressa indisponibilità ad assumere l’incarico propostogli dall’altro Comune, ritenuta ostativa all’assunzione.
Avverso il diniego il concorrente proponeva ricorso al TAR, sostenendo in quella sede che l’archiviazione della propria proposta assunzionale da parte del primo Comune era illegittima, non avendo egli mai rinunciato alla posizione n. 10 in graduatoria, atteso che l’impossibilità temporanea dello stesso ad accettare l’incarico propostogli in origine non era idonea ad incidere sulle nuove chiamate al servizio.
Resisteva l’Amministrazione civica eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione: secondo il Comune intimato, infatti, la controversia in esame radicherebbe la giurisdizione del giudice ordinario, non avendo essa ad oggetto la procedura concorsuale in sé, posto che, da un lato, non ne è contestata la legittimità e, dall’altro, la stessa risulta oramai esaurita con l’approvazione della graduatoria ed afferendo petitum e causa petendi alla tutela del diritto (presuntivamente leso) del ricorrente ad essere individuato da parte del Comune come destinatario del contratto di lavoro, in ragione della posizione occupata in graduatoria ed in forza del suo ‘scorrimento’.
Il TAR Napoli, Sezione V, con sentenza n. 5523 del 17 settembre 2018, accogliendo l’eccezione sollevata, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha premesso che, con riguardo allo specifico tema dello “scorrimento” della graduatoria approvata all’esito della procedura concorsuale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo chiarito che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l’approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l’ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l’efficacia della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo. La pretesa allo”scorrimento”, di conseguenza, si colloca di per sé fuori dell’ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall’ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al “diritto all’assunzione”, salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall’ambito delle questioni di giurisdizione (cfr. tra le tante Cass. civ, SS.UU., sent. n. 19595/2012).
Nel caso esaminato dal TAR campano la posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente ha, quindi, natura di diritto soggettivo, afferendo alla pretesa assunzionale che si colloca nella fase successiva alla procedura concorsuale e si fonda sull’asserito diritto a permanere nella graduatoria medesima e a trarre le utilità derivanti dal suo scorrimento. Per quanto sopra esposto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo e spettando la controversia azionata alla cognizione del giudice ordinario.
Rodolfo Murra
(24 settembre 2018)
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