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Pubblico Impiego

Scorrimento di graduatoria o nuovo concorso: i principi sanciti dal Consiglio di Stato

La sentenza della Terza Sezione del 23 febbraio 2015. Obbligo di motivazione solo se il secondo concorso è identico. Nessuna identità tra i due concorsi se il secondo concorso è stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un accordo per avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità.

La vicenda, giunta davanti al Consiglio di Stato, riguarda il ricorso proposto contro la delibera e il relativo bando per mancato rispetto dei principi generali dell’ordinamento in materia di reclutamento dei dipendenti e per difetto di motivazione. A sostegno della censura la ricorrente evidenziava la mancata osservanza dei principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del 28.7.2011, n.14 in base alla quale debbono sempre motivarsi, da parte dell’Amministrazione, le modalità prescelte per il reclutamento ai fini della copertura dei posti vacanti, fermo restando un indiscusso favor per l’utilizzazione delle graduatorie preesistenti degli idonei, cedevole soltanto dinnanzi a ragioni di interesse pubblico (da indicare con estrema puntualità).
 
Il TAR aveva accolto il ricorso alla luce dei criteri di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi, salvo motivazione.
 
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, nella sentenza del 23 febbraio 2015 ha accolto l'appello proposto dall'Amministrazione censurando la sentenza del TAR in ordine alla questione primaria della sussistenza in capo all'Amministrazione dell’obbligo di motivare il mancato scorrimento della graduatoria nella quale è compresa tra gli idonei la ricorrente.

Sul punto il Consiglio di Stato ha osservato in primo luogo che secondo i principi di diritto di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 l’obbligo di motivazione sussiste per bandire un concorso del tutto identico a quello a cui si riferisce la graduatoria in corso di validità. 

La identità tra i due concorsi non sussiste se il secondo concorso è stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un accordo tra gli enti che prevede la facoltà di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità presso enti diversi per le assunzioni da compiere.

L’accordo tra gli enti che prevede tale facoltà non trasferisce automaticamente - nel caso non ci si voglia avvalere della facoltà medesima - l’obbligo di motivazione che è previsto dalla normativa vigente come interpretata dalla Adunanza plenaria n. 14/2011 per bandire concorsi identici in presenza di graduatorie derivanti dallo stesso ente. E’ quindi fondata l’affermazione dell’Amministrazione appellante che gli accordi in questione prevedono solo facoltà e opportunità aggiuntive, non anche un obbligo.

La scelta dell’Amministrazione, conclude il Collegio, si presenta come oggettivamente motivata e ragionevole dal momento che il concorso impugnato segue una procedura di mobilità avviata - prima degli accordi tra gli enti che prevedono la facoltà di avvalersi di graduatorie di enti diversi - per la copertura dei medesimi posti ed è stato infatti bandito esattamente per i posti residui dopo l’espletamento della procedura di mobilità. 

Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha escluso l’obbligo di una esplicita motivazione per il mancato scorrimento delle graduatorie e per la delibera che ha bandito il concorso impugnato.

Per acquisire gratuitamente il testo della sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it

Enrico Michetti

La Direzione

(23 febbraio 2015)

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