Pubblico Impiego
Scorrimento di graduatoria o nuovo concorso: i principi sanciti dal Consiglio di Stato
La sentenza della Terza Sezione del 23 febbraio 2015. Obbligo di motivazione solo se il secondo concorso è identico. Nessuna identità tra i due concorsi se il secondo concorso è stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un accordo per avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità.
Sul punto il Consiglio di Stato ha osservato in primo luogo che secondo i principi di diritto di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 l’obbligo di motivazione sussiste per bandire un concorso del tutto identico a quello a cui si riferisce la graduatoria in corso di validità.
La identità tra i due concorsi non sussiste se il secondo concorso è stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un accordo tra gli enti che prevede la facoltà di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità presso enti diversi per le assunzioni da compiere.
L’accordo tra gli enti che prevede tale facoltà non trasferisce automaticamente - nel caso non ci si voglia avvalere della facoltà medesima - l’obbligo di motivazione che è previsto dalla normativa vigente come interpretata dalla Adunanza plenaria n. 14/2011 per bandire concorsi identici in presenza di graduatorie derivanti dallo stesso ente. E’ quindi fondata l’affermazione dell’Amministrazione appellante che gli accordi in questione prevedono solo facoltà e opportunità aggiuntive, non anche un obbligo.
La scelta dell’Amministrazione, conclude il Collegio, si presenta come oggettivamente motivata e ragionevole dal momento che il concorso impugnato segue una procedura di mobilità avviata - prima degli accordi tra gli enti che prevedono la facoltà di avvalersi di graduatorie di enti diversi - per la copertura dei medesimi posti ed è stato infatti bandito esattamente per i posti residui dopo l’espletamento della procedura di mobilità.
Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha escluso l’obbligo di una esplicita motivazione per il mancato scorrimento delle graduatorie e per la delibera che ha bandito il concorso impugnato.
Per acquisire gratuitamente il testo della sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(23 febbraio 2015)
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