Procedure esecutive e concorsuali
Il portale delle vendite pubbliche: online lo studio del Notariato
L'analisi della prassi dei Tribunali.
Lo studio analizza le prassi vigenti con riferimento al portale delle vendite pubbliche quale fondamentale strumento di pubblicità della vendita forzata e di acquisizione dati con riferimento alle procedure esecutive e concorsuali, a fronte dell’adozione di provvedimenti di carattere generale da parte dei Tribunali volti ad evitare applicazioni difformi della vigente disciplina in materia quanto meno nell’ambito del medesimo Ufficio giudiziario.
Nell’esaminare dette prassi, significativamente difformi fra i differenti Uffici giudiziari, gli Autori tentano di individuare le soluzioni interpretative maggiormente conformi alla funzionalità dell’istituto in esame (sia con riferimento al processo di espropriazione forzata che con riferimento alle procedure concorsuali), a tutto beneficio (anche) dei professionisti delegati chiamati a dare quotidianamente applicazione alla suddetta disciplina, con riferimento alle principali questioni controverse. Per le procedure esecutive:
1) la delimitazione dell’ambito di applicazione dell’obbligo di pubblicazione sul PVP;
2) i tempi per l’effettuazione della pubblicità sul PVP;
3) l’individuazione del soggetto legittimato ad effettuare la pubblicità sul PVP;
4) l’individuazione del soggetto legittimato ad effettuare il pagamento del contributo richiesto per la pubblicazione sul PVP ed alle conseguenze del mancato pagamento dello stesso;
5) la struttura ed alla funzionalità del PVP sotto differenti profili; 6) le conseguenze della mancata effettuazione della pubblicità del PVP, in ragione della necessità di delimitare l’ambito di applicazione della singolare fattispecie estintiva tipica della procedura esecutiva di cui all’art. 631-bis c.p.c.
Per le procedure concorsuali:
1) la delimitazione, in sede concorsuale, dell’ambito di applicazione dell’obbligo di pubblicazione sul PVP, ove le incertezze sono ancora maggiori rispetto a quanto già riscontrato, sotto il medesimo profilo, con riferimento al processo di espropriazione forzata;
2) l’individuazione del termine per l’effettuazione della pubblicità sul PVP, ove la mancata indicazione di un termine ad opera dell’art. 490 c.p.c. non può essere colmata con la previsione di cui all’art. 631-bis c.p.c., che non trova applicazione in sede concorsuale;
3) l’individuazione dei soggetti legittimati all’effettuazione della pubblicità sul PVP, con particolare riferimento alla possibilità per il curatore di ricorrere a differenti forme di ausilio a fronte di un quadro normativo di riferimento, di carattere più generale, contraddistinto dall’insussistenza di uniformità di vedute dottrinali e giurisprudenziali;
4) la mancanza di fondi della procedura per il pagamento del contributo per l’effettuazione della pubblicità sul PVP nell’ambito di un contesto procedimentale differente da quello che fa capo alla procedura espropriativa e caratterizzato dall’inapplicabilità della previsione contenuta nell’art. 631 bis c.p.c.
Vai allo Studio n. 50-2019/E
Fonte: Notariato, comunicato del 28.1.2020
La Direzione
(29 gennaio 2020)
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