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Cassazione

Danni causati da animali randagi: la prova della responsabilità del Comune o della ASL ai fini del risarcimento

I principi sanciti dalla Suprema Corte.

«La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.»

«La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge [ed in particolare dalle singole leggi regionali attua tive della legge quadro nazionale n. 281 del 1991] il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagísmo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo "numerico" degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.”

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza depositata in data 26 giugno 2020 sulla cui base il Collegio ha ritenuto corretto il ragionamento seguito nella sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni proposta da un cittadino nei confronti del Comune e della ASL per i danni causati al suo bestiame da cani randagi.

In particolare, in punto di diritto, ad avviso  del Collegio, non è stato demolito il ragionamento effettuato dal Tribunale, che ha ritenuto, sulla base della normativa statale — legge n. 281 del 14/08/1991 — e regionale — in particolare della legge Regione Puglia n. 12 del 1995 e della precedente legge Regione Puglia n. 13 del 22/08/1989 — di riferimento, che l'ente pubblico tenuto alla vigilanza sui cani randagi è il Comune, che esercita alcune delle funzioni in materia per mezzo della Azienda Sanitaria Locale, la quale è tenuta ad intervenire, ai fini di prevenzione del randagismo, in caso di segnalazioni da parte degli organi comunali di polizia o delle forze dell'ordine, rilevando che il ricorrente non aveva fornito prova che vi fosse stato una effettiva richiesta, da parte del Comune e nei confronti della ASL, affinché controllasse il territorio comunale per procedere all'individuazione dei cani randagi. 

Per approfondire vai alla sentenza

Paolo Romani

La Direzione

(8 luglio 2020)

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