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Famiglia

Il Giudice toglie ad una coppia italiana il bambino commissionato all'estero

È contraria all'ordine pubblico e, quindi, vietata la "surrogazione di maternità". Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24001/2014.

La prima sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24001/2014 ha affermato che la c.d. “surrogazione di maternità” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico.

In particolare l'ordinamento italiano - per il quale madre è colei che partorisce - contiene all'art. 12 comma 6 della legge n. 40/2004, un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e partorire un figlio per un'altra donna.

La vicenda prende avvio su iniziativa del Pubblico Ministero del Tribunale dei minorenni che aveva chiesto di dichiararsi lo stato di adattabilità di un minore, nato in Ucraina, figlio di coniugi italiani. Questi ultimi erano stati sottoposti a procedimento penale per il delitto di alterazione di stato, sospettandosi la non veridicità della loro dichiarazione di nascita in quanto la presunta mamma aveva subito un intervento di isterectomia nel 2010 ed il presunto papà era affetto da oligospermia.

I coniugi in giudizio dichiaravano poi che la "presunta mamma" non era in realtà madre biologica del piccolo, il quale era stato generato conformemente alla legge ucraina, che consente tale pratica.

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai coniugi rilevando che non sono, per legge, i genitori del minore. 

Non risultando, peraltro, altro parente del piccolo, la Cassazione ha ritenuto legittimo l'accertamento effettuato dal Tribunale  dello stato di abbandono.

Tale accertamento dello stato di abbandono del minore è dipeso anche dalla circostanza che secondo la legge ucraina la donna che partorisce in sostituzione non è madre e, pertanto, non è stata accolta la richiesta di ricercare i genitori biologici del minore.

La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, affermato la dichiarabilità dello stato di adottabilità di un minore, nato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana. 

Fonte: Corte di Cassazione

Enrico Michetti

La Direzione

(3 dicembre 2014)

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