Fiscalità
TARSU: no all'esenzioni per gli alberghi chiusi per alcuni mesi l'anno se manca la prova dell'inutilizzabilità
I principi sanciti dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza del 9 novembre 2016.
In primo e secondo grado, la Commissione Tributaria dava ragione all'albergatore che riteneva di non dover pagare la Tarsu per il periodo di chiusura stagionale affermando la carenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 62, comma 2, D.Igs 507/93 che espressamente dichiara non soggetti a tassazione i locali e le aree risultanti in oggettive condizioni di inutilizzabilità.
La Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la sentenza pubblicata il 9 novembre 2011 ha accolto il ricorso del Comune annullando senza rinvio la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha direttamente rigettato l'originario ricorso introduttivo.
In particolare, chiarisce la Corte che in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993 contempla, all'art. 66 dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lett. b) del comma 3 di tale disposizione.
La tassa in questione è dovuta - in forza del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 - per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione:
a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni;
b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.
Tali esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, la Corte di Cassazione ha affermato l'erroneità della decisione impugnata, laddove ha ritenuto di concedere alla contribuente l'esenzione dalla TARSU - per i mesi da novembre a marzo - sulla base della sola circostanza, presunta nota all'ente impositore, che l'attività alberghiera della contribuente era espletata esclusivamente nei mesi da aprile ad ottobre. Tale unica circostanza è stata - per vero - valorizzata dal giudice di appello e posta a fondamento esclusivo della decisione, senza che la società intimata si fosse premurata di adempiere l'onere di comprovare la spettanza di tale esenzione, alla stregua degli elementi formali suindicati.
Ad avviso della Corte, la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo in quanto non sono condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, la mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area.
Peraltro nella vicenda concreta proprio al fine di di evitare incertezze applicative, il regolamento comunale prevede che ove resti funzionante l'erogazione di acqua e luce, la tassa sia comunque dovuta anche perché l'immobile ben potrebbe essere utilizzato per esigenze proprie del gestore e del personale.
Quindi, se la struttura è dotata di licenza annuale non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la società, a tal fine, la licenza stagionale. La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti giù evidenziati che non ricorrono nella fattispecie.
Fonte: Corte di Cassazione
Per acquisire il testo integrale della sentenza e navigare nel data base G.A.R.I. chiamare la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana al tel. 06.3242351-06.3242354
La Direzione
(16 novembre 2016)
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