Garante della concorrenza e del mercato
Antitrust, multa da quasi un milione di euro al Consiglio Nazionale Forense
Niente illecito disciplinare se l'Avvocato applica tariffe inferiori al minimo e se utilizza internet come canale promozionale e informativo.
Il Consiglio Nazionale Forense, in violazione dell'art. 101 del TFUE, ha posto in essere un'intesa, unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l'utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale.
Questo il contenuto del provvedimento con il quale il Consiglio forense è stato sanzionato dall’Agcm per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012. E inoltre, per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.
Secondo l’Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
Con una sanzione pecuniaria di 912.536,40 euro, l’Antitrust ha quindi multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali.
Tale decisione dell’Autorità chiude così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La questione ora, visto l'importo della sanzione, potrà spostarsi in Tribunale in quanto il Consiglio Nazionale Forense potrà impugnare il provvedimento con ricorso al TAR del Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In ogni caso per ora l'unica cosa certa è che il Consiglio Nazionale Forense dovrà pagare la sanzione entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento ed entro il 28 febbraio 2015 dovrà trasmettere apposita relazione scritta all'Autorità delle misure adottate atte a porre termine all'infrazione.
La Direzione
(15 novembre 2014)
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