Inps
Invalidi civili, indennità di accompagnamento:
Cos'è? A chi spetta? Come ottenerla?
L'Inps ha creato sul proprio sito istituzionale un'apposita Sezione dove viene chiarito ogni aspetto relativo alla procedura per il riconoscimento dell'indennità.
Molto interessante l'iniziativa dell'INPS che, sul proprio sito istituzionale, propone una esauriente spiegazione di cosa sia l'indennità di accompagnamento, a chi spetta e come si ottiene il pagamento e l'ammontare dei relativi importi liquidati.
Nell'area dedicato viene precisato in primis che l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:
- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.
A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
- siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (vedi Accertamento sanitario).
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2014 l’importo è pari a 504,07 euro mensili.
Paolo Romani
(24 novembre 2014)
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