Corte di Cassazione
L'invalidità al 100% non basta per ottenere l'indennità di accompagnamento
I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza n. 19545 del 30.9.2016.
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L'Indennità di Accompagnamento - Puntata 24 - II Stagione
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è richiesta la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione L, con sentenza del 30.9.2016 n. 19545 nella quale viene altresì precisato che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicchè anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la
necessità di una effettiva assistenza giornaliera.
Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da una signora in quanto unicamente incentrato sulla indicazione delle patologie in relazione al riconoscimento da parte della Commissione medica dell'invalidità totale al 100%, senza porre alcuna contestazione con specifiche doglianze dell'esito dell'esame obiettivo, riportato in sentenza (marcia lievemente claudicante a sinistra ma autonoma, vigile, orientata, cooperante, non deficit cognitivi, forza, sensibilità e coordinazione indenni, stazione eretta normomantenuta), a sostegno della mancanza delle condizioni dei requisiti
sanitari per l'attribuzione dell'indennità in questione.
In conclusione il riconoscimento del grado di invalidità della misura del 100% non comporta l'automatico riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma occorre altresì che vi sia un'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua in modo specifico.
Fonte: Corte di Cassazione
La Direzione
(5 ottobre 2016)
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