Ammortizzatori sociali
Cig e Mobilità ...si cambia
Il Ministero del Lavoro chiarisce con una propria Circolare i nuovi criteri di concessione degli Ammortizzatori sociali.
Emanata dal Ministero del Lavoro la Circolare n.19 dell'11/9/2014, http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Circolare%2019_2014.pdf a firma del neo Direttore Generale della Direzione Ammortizzatori Sociali, inerente i chiarimenti circa il Decreto Interministeriale n.83473 dell' 1/8/2014 sui criteri di concessione degli Ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, con relative fattispecie contemplate nonché termine presentazione istanze, causali di concessione, limiti di durata, tipologie di datori di lavoro, lavoratori beneficiari.
Significativamente, il nuovo regime concessorio, prevede la possibilità di richiesta anche da parte di "piccoli imprenditori". Le nuove regole, tra le quali la durata dei trattamenti che, esemplificativamente, per tutte le imprese aventi diritto, si riducono dagli 11 mesi previsti per il 2014 ai 5 mesi per il 2015, devono ritenersi applicabili successivamente agli accordi stipulati dalla data di pubblicazione del Decreto in questione, ovvero il 4/8/2014.
Tali disposizioni, e' necessario sottolineare, resteranno in vigore fino a tutto il 2016, quando avrà luogo l'abrogazione, in aderenza al nuovo regime di welfare, previsto dalla riforma Fornero, e prenderanno vita i denominati "fondi di solidarietà" a far data dal 1' gennaio 2017.
Gli accordi a monte sono quelli raggiunti sia in sede regionale che in sede statale. Il Decreto Interministeriale in argomento prevede, tra l'altro, con l'articolo 5, un "monitoraggio" mensile posto a carico dell'Inps, sulle domande presentate, le prestazioni corrisposte e i flussi finanziari correnti e prevedibili (il cosiddetto tiraggio). Tali dati saranno contestualmente comunicati al Ministero del Lavoro - Direzione generale Ammortizzatori sociali, alla Direzione generale tutela condizioni di lavoro; al Mef, nonché alla Regione o Provincia autonoma se titolari degli accordi relativi.
Si segnala, altresì, che la Circolare 19, del Ministero del Lavoro, ribadisce che gli ammortizzatori in deroga si applicano solo alle imprese di cui all'articolo 2082 cod.civ. escludendone, quindi, di fatto, gli studi professionali e gli altri datori di lavoro "non impresa".
Rientrano però nel novero, come detto sopra, i "piccoli imprenditori" quali: artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti. I lavoratori beneficiari sono i lavoratori subordinati, operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori somministrati, tutti in possesso di una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi, svolta presso l'impresa richiedente il trattamento.
Risultano pertanto esclusi, dall'intervento in deroga, i lavoratori per i quali sussistono i presupposti per accedere ad "analoghe" prestazioni previste dalle norme vigenti, vale a dire: ai trattamenti di mobilità ordinaria, alle indennità Aspi e miniAspi, alla indennità di disoccupazione agricola, alla Cig ordinaria e ai trattamenti previsti dei Fondi di solidarietà.
Stefano Olivieri Pennesi
(13 settembre 2014)
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