INPS
Indennità di disoccupazione: un'anticipazione a chi vuole "fare impresa"
La circolare 62/2015 sulla liquidazione anticipata in un'unica soluzione per i lavoratori che hanno diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Importante precisazione dell’INPS che, con la circolare n. 62/2015, fornisce chiarimenti sulla natura giuridica dell’Istituto e sulla disciplina di riferimento riguardante la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo.
L’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. In attuazione della predetta disposizione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 73380 del 2013, regolante limiti, condizioni e modalità di fruizione dell’indennità in argomento.
L'erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI – a differenza di quando viene effettuata mensilmente - non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge.
La finalità del contributo è quella di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.
Presupposto per la richiesta dell’erogazione in forma anticipata delle indennità in ambito ASpI è il diritto attuale del richiedente alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione in argomento.
Le Strutture territoriali provvederanno alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione, erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della circolare n. 145 del 2013. L'Inps, a questo proposito, precisa che la circolare in esame deve intendersi ad integrazione della richiamata circolare n. 145 del 2013.
Per maggiori informazioni: Circolare n.62/2015
Fonte: INPS
Moreno Morando
(26 marzo 2015)
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