Lombardia
La legge "anti moschee" al vaglio del TAR
Bocciata la sospensione dell'istruttoria disposta dal Comune di Bergamo. Se la zonizzazione già consente l'insediamento non si applica la L.R. n. 12 del 2005.
Una società ha proposto al Comune di Bergamo l’approvazione di un piano urbanistico attuativo per realizzare (anche) un luogo di culto (a beneficio dei Testimoni di Geova). Dopo l’avvio del procedimento il Comune ha sospeso l’istruttoria sullo schema preliminare di piano attuativo.
Il motivo della sospensione dell’istruttoria è indicato nella nuova formulazione (data dalla L. n. 2 del 3 febbraio 2015) dell’art. 72 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (nota come “legge anti moschee”, impugnata peraltro dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale), che consente la realizzazione di attrezzature religiose solo sulla base di un apposito piano (commi 1 e 2) approvato con la stessa procedura dei piani inseriti nel Piano di Governo del Territorio (comma 3).
Il piano deve contenere (comma 7) una disciplina puntuale delle infrastrutture di servizio e degli altri requisiti urbanistico-edilizi necessari per l’ottimale inserimento delle attrezzature religiose.
Avverso il provvedimento di sospensione ha proposto ricorso al TAR Lombardia la società proponente.
Il TAR (Sezione di Brescia), con ordinanza n. 1443 depositata il 29 luglio 2015, ha accolto l’istanza cautelare annessa al ricorso adottando un provvedimento di carattere propulsivo e fissando l’udienza di discussione del merito al 21 settembre p.v.
In disparte le considerazioni espresse nell’ordinanza con riferimento a quella parte del piano che non riguarda le attrezzature religiose (per le quali, per il principio di proporzionalità, è apparso necessario consentire la prosecuzione dell’istruttoria), per quanto concerne la rilevanza della nuova legislazione regionale sulle attrezzature religiose i giudici lombardi hanno ritenuto che il caso in esame, essendo riferito a un intervento già favorevolmente valutato in sede di variante al PGT, ricada nella deroga prevista dall’art. 72 comma 8 della L.R. n. 12/2005 (“attrezzature religiose esistenti”).
Più precisamente, secondo il Collegio adito, poiché quella dedotta consiste in una situazione in itinere, debbono essere salvaguardate le aspettative dei privati che si sono ormai consolidate per effetto della pianificazione vigente; non è quindi necessario attendere l’approvazione dello specifico piano riferito alle attrezzature religiose, perché la zonizzazione già consente l’inserimento di un luogo di culto. Su questo presupposto, gli aspetti dell’intervento edilizio collegati alle opere di urbanizzazione e alle distanze minime possono essere definiti attraverso l’elaborazione delle norme tecniche del piano attuativo.
Il Comune è tenuto a dotarsi dei criteri che compongono la restante parte della disciplina prevista dall’art. 72 comma 7 della L.R. n. 12/2005 (parcheggi, sevizi igienici, accessibilità, congruità architettonica e dimensionale degli edifici, per l’elaborazione dei quali (che non richiedono necessariamente la modifica del PGT, trattandosi di prescrizioni di dettaglio) il termine ragionevole è stato individuato in 120 giorni dal deposito dell’ordinanza.
Rodolfo Murra
(11 agosto 2015)
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