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Giustizia amministrativa

La P.A. quando sanziona un abuso edilizio non deve valutare la sanabilità dell'opera

Solo la parte interessata può attivare il procedimento di accertamento di conformità urbanistica. La sentenza del TAR Campania del 2 aprile 2015.

La P.A. nel momento in cui sanziona un abuso edilizio, non è affatto tenuta a valutarne la sanabilità, in quanto la demolizione è provvedimento vincolato (giurisprudenza costante). D’altra parte l’art. 36, d.p.R. n. 380 del 2001 rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato. 

È questo il principio sancito dalla Quarta Sezione del TAR Campania del 2.4.2015 n. 1974 sulla cui base il giudice partenopeo ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di istruttoria per la mancata valutazione della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti e quindi la sua sanabilità.

Allo stesso modo, ha precisato il Collegio, non può eccepirsi il difetto di motivazione in quanto il provvedimento è sufficientemente motivato con riferimento all'abusività dell'opera in quanto per giurisprudenza consolidata non è necessaria una puntuale motivazione sull'interesse pubblico da tutelare, in quanto l’interesse pubblico alla demolizione di un edificio abusivo è in re ipsa.

Per giurisprudenza consolidata, infatti, una volta acclarata l'abusività delle opere edilizie eseguite, l'ingiunzione di demolizione costituisce atto dovuto dovendo l'Amministrazione comunale, preposta alla tutela del corretto assetto urbanistico e sviluppo territoriale, procedere all'irrogazione della sanzione ripristinatoria senza dover fornire una specifica motivazione sull'interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato, anche in considerazione del carattere permanente proprio degli abusi edilizi.

Enrico Michetti

 

La Direzione

(6 aprile 2015)

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