Stazioni appaltanti
Appalti, il giovane progettista può essere "immorale"
Il professionista junior del raggruppamento (RTP) non deve rendere la dichiarazione di moralità. I principi sanciti dal Consiglio di Stato nella sentenza del 23.4.2015.
La questione sottoposta all'esame della Quarta Sezione del Consiglio di Stato concerne, nel complesso, l’esatta individuazione dei soggetti obbligati a fornire le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.
In particolare, il Consiglio di Stato è stato chiamato a verificare la legittimità dell’estromissione da una gara di un R.T.P. disposta per l’omessa prestazione delle dichiarazioni relative ai requisiti di moralità, da parte del giovane professionista, dipendente della società capogruppo di un R.T.P., indicato da quest’ultimo appunto quale “giovane professionista” con il ruolo di progettista.
Tali specificazioni derivano dalla corretta esecuzione del combinato disposto di cui agli artt. 90 co. 7 d.lgs. n. 163 del 2006 e 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010.
In base a tali disposizioni, i R.T.P. per poter utilmente partecipare ad una gara, sono obbligati a prevedere al loro interno, in qualità di progettista, almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione da non più di cinque anni. Tale disciplina ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Il coinvolgimento nel raggruppamento è sostanzialmente funzionale all’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani abilitati alla professione da meno di cinque anni per favorire l’applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.
Nella sentenza del 23.4.2015 n. 2048 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato precisa che la suddetta possibilità concessa al giovane professionista è rivolta a suo (quasi) esclusivo vantaggio in quanto a ben vedere la stazione appaltante non riceve alcun diretto beneficio dalla presenza o meno, nel R.T.P., di un giovane professionista.
La finalità è in definitiva quella di responsabilizzare maggiormente la figura del giovane professionista, poiché sarà chiamato a sottoscrivere gli elaborati progettuali, determinandosi una maggiore interazione con la équipe di lavoro di cui fa parte. (cfr. parere AVCP n. 194 del 21 novembre 2012 e n. 209 del 19 dicembre 2012).
Sulla base di tali premesse il Supremo Consesso ha evidenziato come la responsabilizzazione del giovane progettista sia funzionale all’incremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari con la conseguenza che non risulta sufficiente il ruolo che egli ricopre all’interno del R.T.P. per far insorgere l’obbligo di cui all’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006.
La ragione per cui è posto l’obbligo dichiarativo ex. art. 38 risiede nella necessità di verificare la complessiva affidabilità dell’operatore economico con cui la stazione appaltante stipulerà il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica e, quindi, la disposizione si rivolge ad esclusivo interesse della stazione appaltante ed, in ultima analisi, dell’interesse pubblico.
Di qui il differente piano su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettività.
Di conseguenza, conclude il Consiglio di Stato, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali: egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all’operatore economico che sottoscriverà l’appalto e, dunque, non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo.
Il Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto l'appello in considerazione della rilevata illegittimità dell’estromissione dalla gara del R.T.P. con conseguente statuizione che "il raggruppamento va reintrodotto utilmente in graduatoria, poiché nessuna disposizione del bando di gara, o di legge, aveva sancito l’obbligo per il progettista junior, di fornire le dichiarazioni inerenti ai propri requisiti di ordine generale".
Enrico Michetti
La Direzione
(23 aprile 2015)
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