INPS
Nuovo RED semplicato: la Circolare sulle modalità di dichiarazione
L'Istituto si è occupato della procedura di acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015).
Con la Circolare n. 195 del 30 novembre 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si è occupato della procedura di “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna”.
L’articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno incui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Questa norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall’art. 13 della citata legge n. 412 del 1991.
Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.
Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED.
L’Istituto non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l’adempimento dell’onere di dichiarazione, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.
Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
Questo passaggio si rende possibile, in quanto un’elevata percentuale di soggetti assolve all’onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.
A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l’assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell’anno precedente.
Con la Circolare n. 36/E/2015 l’INPS illustra le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA, a partire da quella relativa al 2015 (redditi anno 2014).
Al riguardo, le istruzioni fornite con il messaggio n. 3667 del 28 maggio 2015, recante disposizioni di: ”avvio della Campagna ordinaria RED ITA e RED EST 2015. Raccolta delle dichiarazioni di responsabilità per le prestazioni assistenziali”, relativamente alle pensioni della gestione privata, restano in vigore per quanto non diversamente regolato dalla Circolare in esame.
Si precisa, in particolare, che nulla è variato per le modalità di svolgimento sia della Campagna 2015 per le verifiche reddituali dei pensionati residenti all’estero (RED EST), che di quella relativa alle Dichiarazioni di Responsabilità (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).
Soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale
L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.
La tabella 1 (consultabile cliccando in calce sul testo integrale della Circolare) elenca le prestazioni collegate al reddito per le quali l’Istituto effettua la verifica reddituale, con l’evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari.
Per saperne di più:
vai al testo integrale della Circolare
Fonte: INPS
Moreno Morando
(1 dicembre 2015)
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