Garante
Promotori finanziari: niente privacy sulle delibere di radiazione dall'Albo
Ok alla pubblicazione integrale sul sito della Consob. Necessario tutelare i risparmiatori e informare il mercato.
Non viola la privacy la pubblicazione sul sito della Consob del provvedimento di radiazione dall'Albo di un promotore finanziario, completo dei dettagli sulle violazioni commesse. I risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori del mercato. Questa la decisione del Garante per la privacy che ha respinto il ricorso di un ex promotore che chiedeva alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di emendare il provvedimento sulla sua radiazione, pubblicato on line.
Nel suo ricorso, l'interessato lamentava che la delibera Consob non contenesse solo l'estratto con gli elementi essenziali (generalità, dispositivo, succinta indicazione dei fatti), ma riportasse informazioni a suo dire eccedenti le finalità di pubblicazione, come le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti a lui contestati. E sottolineava come il libero accesso a tali informazioni - indicizzate anche dai comuni motori di ricerca - danneggiasse gravemente la sua reputazione e ledesse la sua riservatezza.
Il Garante per la privacy ha stabilito invece che la pubblicazione on line della delibera Consob, nella sua versione integrale, risponde non solo alla necessità di dare notizia dell'adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al dovere istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere commessi.
Nel caso specifico, quindi, l'Autorità non ha rilevato alcuna violazione alla riservatezza dell'interessato, poiché tale diritto deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato riconosciuto dalla normativa di riferimento. In base alla stessa finalità, il Garante ha anche ritenuto corretto che i provvedimenti pubblicati sul sito web della Consob rimangano reperibili dai motori di ricerca per tre anni, così come previsto dal regolamento interno della stessa Consob. Nel respingere il ricorso, infine, il Garante ha spiegato che i dati personali diffusi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono classificabili come giudiziari, in quanto tutti esclusivamente riferibili ad un procedimento amministrativo, qual è appunto quello di radiazione.
Per maggiori informazioni:
Provvedimento n. 4487727
Fonte: Garante Privacy
La Direzione
(11 dicembre 2015)
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