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Corte di Cassazione

Manifestazioni sportive: la sospensione condizionale della pena in caso di lancio di materiale pericoloso

Lancio di fumogeni, razzi o corpi contundenti, l'eliminazione delle conseguenze dannose senza che il Giudice specifichi le modalità per l'esecuzione di tale adempimento.

Con la sentenza n. 50004 del 1 dicembre 2014, la Suprema Corte chiarisce come la condotta di chi lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere, in occasione di manifestazioni agonistiche, cagionando danni a cose di proprietà pubblica, integra il reato previsto dall’art. 6 bis, comma 1 l. n. 401/1989 e non anche quello di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 2.

In tali casi, in tema di sospensione condizionale della pena, trova applicazione quanto disposto in via generale dall’articolo 165 c.p. e cioè, il giudice ha facoltà di subordinare la sospensione condizionale a determinate condizioni, e non invece quanto previsto dall’art. 635 ultimo comma per cui la sospensione condizionale è sempre e obbligatoriamente subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita in favore della società.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il Giudice nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ai sensi dell’art. 165 c.p., non è tenuto ad indicare le modalità con cui l’imputato è tenuto a rimuoverle.

Infatti, l’eliminazione delle stesse non abbisogna di particolari specificazioni da parte del Giudice, essendo il fatto di eliminarle inequivoco ed insuscettibile di indicazioni delle modalità. Pertanto, l’espressione “secondo le modalità indicate dal Giudice nella sentenza di condanna” (art. 165, comma 1, c.p.) si deve intendere riferirsi solo alla seconda delle due forme di subordinazione e cioè quella della prestazione di attività retribuita a favore della collettività, in quanto solo per quest’ultima si può ipotizzare la necessità della indicazione dei criteri e delle regole per rendere la prestazione dell’attività idonea alla fruizione del beneficio.

Avv. Luca Petrucci

Dott. Duccio Poggianti

La Direzione

(22 gennaio 2015)

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