Corte di Cassazione
Sport: si all'arresto per invasione di campo anche a partita finita
Entrare sul terreno di gioco è reato anche dopo il fischio finale dell'arbitro. Il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza del 17 novembre 2014 in materia di manifestazioni sportive.
La Corte di Cassazione, 3° sezione, con la sentenza n. 47258 pubblicata il 17 novembre, ha fatto chiarezza in tema di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive dopo alcuni eventi rissosi verificatisi in occasione di una partita del campionato d’Eccellenza della Regine Sicilia del settembre 2013.
Facciamo chiarezza.
L’art. 6 bis comma 2 della legge 401/89 (come modificato dalla legge 41/07) stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro ani se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica”.
Cosa deve intendersi però per “nel corso delle manifestazioni sportive”?
Non è così chiaro in prima lettura, per questo è intervenuta la Cassazione sul ricorso di un tifoso dai “bollori” facili che riteneva applicata erroneamente la norma.
Non importa quando è stata superata la recinzione o si è entrati in campo, dice la Corte, “l’espressione “nel corso delle manifestazioni sportive” non va riferita alla durata della gara secondo le norme federali sportive, ma estesa allo svolgimento della manifestazione sportiva nella sua interezza che, ovviamente comprende, anche lo spazio temporale successivo al fischio finale da parte del direttore di gara, essendo in ogni caso precluso agli estranei non addetti l’ingresso nel terreno di gioco anche dopo il termine della gara. In altre parole, il momento di cessazione della manifestazione coincide esclusivamente con la fine della manifestazione nella sua interezza comprensiva dell’uscita dei giocatori e della terna arbitrale dall’impianto sportivo”.
Attenzione quindi l’espressione va intesa in senso ampio e non circoscritta al momento in cui l’incontro sportivo ha termine.
Entrare arbitrariamente in campo è incapacità del soggetto a controllare nel corso di manifestazioni sportive la propria escandescenza “essendo da escludere che un ingresso arbitrario (quando connotato da una aggressività manifesta) sia “il preludio di una tranquilla passeggiata”.
Fonte: Corte di Cassazione
Luca Tosto
(18 novembre 2014)
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