Giustizia amministrativa
Elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni: la sentenza sulle modalità di aggiornamento
L'interpretazione dell'art. 1 della Legge n. 196 del 2009 nella sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.
Un Ente teatrale regionale ha impugnato la determinazione dell’Istat recante l’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel c.d. “conto consolidato” ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 nella parte in cui include(va) anche lo stesso Ente.
L’ambito giuridico da affrontare nella controversia era quindi relativo al “se” la richiamata previsione legislativa potesse essere interpretata (conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado) nel senso che il presunto effetto di “legificazione” e “cristallizzazione” – quand’anche sussistente – operi anche per gli anni successivi al 2010-2011 per effetto di una sorta di “trascinamento” normativo idoneo a sortire i propri effetti in modo diacronico.
Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza (non definitiva) n. 2643 del 28 maggio 2015 ha fornito risposta negativa al quesito, accogliendo in parte qua l’appello dell’Ente teatrale, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) è condivisibile la tesi dell’Ente appellante secondo cui la richiamata previsione legislativa non sembra poter sortire l’effetto di aver disposto una sorta di “legificazione a regime” degli elenchi annuali che l’Istituto di statistica avrebbe di tempo in tempo adottato per gli anni 2012 e successivi. E’ infatti opinabile se un tale effetto possa essere ricollegato all’espresso richiamo (contenuto al comma 2 del citato art. 1) degli elenchi relativi agli anni 2010 e 2011. Tuttavia, tale effetto non può persuasivamente essere postulato per quanto riguarda gli aggiornamenti annuali dell’anno 2012 e successivi (aggiornamenti che mantengono la loro valenza squisitamente amministrativa a prescindere dal richiamo – generico e comunque non tipizzante – che ne è stato fatto dal Legislatore del 2009);
2) è parimenti condivisibile l’argomento secondo cui l’espresso richiamo agli aggiornamenti annuali, non essendo idoneo ad incidere sulla valenza squisitamente amministrativa degli elenchi in questione comporta che l’assoggettamento alle disposizioni in tema di finanza pubblica è idoneo ad operare a condizione che l’inserimento nell’elenco vi sia stato e che sia stato legittimamente disposto. Il Consiglio di Stato con ciò ha significato che l’elenco in quanto tale permane intatto nella sua consistenza di atto amministrativo di cui può essere certamente censurata l’erroneità o l’illegittimità. E laddove tale illegittimità venga accertata in sede giudiziale, l’effetto sarà quello di comportare l’annullamento in parte qua dell’elenco e la sua inidoneità a fungere da parametro cui ancorare l’assoggettamento alle disposizioni in materia di finanza pubblica;
3) secondo i giudici di Palazzo Spada non appare persuasiva la tesi trasfusa nella sentenza di primo grado secondo la quale, pur dandosi atto del carattere “dinamico” del rinvio agli elenchi per l’anno 2012 e successivi, il Legislatore avrebbe di fatto “cristallizzato” il novero dei soggetti già inclusi negli anni 2010 e 2011, laddove la possibilità di successivi aggiornamenti annuali potrebbe operare solo in via – per così dire – “additiva” (attraverso cioè l’inserimento di nuovi e ulteriori Enti e organismi) ma non anche in via “sottrattiva”.
Non vi sarebbe, infatti, alcuna ragione testuale o sistematica atta a ritenere che il richiamo “in senso dinamico” ai “successivi aggiornamenti” degli elenchi possa operare solo attraverso nuovi e ulteriori inserimenti (rispetto a quelli già cristallizzati negli anni 2010 e 2011) e non anche attraverso l’ordinaria dinamica di espunzione di Enti e organismi che non abbiano più ragione alcuna per essere inseriti nell’elenco annuale o nei cui confronti sia stata accertata in sede giurisdizionale l’erroneità o l’illegittimità dell’iniziale inserimento.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha convenuto con l’appellante nel senso che l’espresso richiamo normativo agli elenchi per gli anni 2010 e 2011 abbia svolto la finalità di pura e semplice “identificazione storica” degli Enti ed organismi inclusi fino a un determinato momento storico, senza che ciò valga a tramutare la valenza degli elenchi per l’anno 2012 e successivi o a modificarne la portata puramente amministrativa. Con la conseguenza che allora l’attività (anch’essa amministrativa) di verifica dei presupposti e delle condizioni per l’inserimento nell’elenco annuale resta assoggettata al tipico vaglio in sede giurisdizionale.
Rodolfo Murra
(3 giugno 2015)
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