Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il Regolamento IVASS sulla banca dati degli attestati di rischio
Il Provvedimento conclude la prima fase del progetto sulla "dematerializzazione", cui seguirà il passaggio all'attestato "dinamico".
La Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 maggio 2015 ha pubblicato il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, adottato dall'Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che riguarda la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio e la sua dematerializzazione.
Infatti, l'approvazione del Regolamento ha concluso la prima fase del progetto “dematerializzazione dell'attestato di rischio” ed è il frutto del confronto con gli operatori del mercato, imprese ed intermediari, e con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi contributi offerti in sede di pubblica consultazione.
L'IVASS ha previsto anche una seconda fase che consentirà di passare dall’attestato di rischio c.d. “statico” (che fotografa la situazione corrente) all’attestato “dinamico”, generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi UE.
I risultati attesi in questa prima fase dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni riguardano una significativa riduzione, per le imprese, dei costi complessivi dell’attività; un notevole vantaggio per un ridotto uso della carta; una maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti.
L'IVASS si attende anche un processo assuntivo del ramo r.c. auto più snello, sollevando, nel contempo, gli assicurati dall’adempimento - fino ad oggi a loro carico - di consegna dell’attestato di rischio all’assicuratore, in sede di stipula del contratto. Non ultimo, la nuova disciplina rappresenta un rilevante strumento per contrastare le frodi collegate con la falsificazione degli attestati cartacei.
L’IVASS auspica che la nuova disciplina, assieme alle numerose altre iniziative già avviate dall’Istituto, possa contribuire in misura significativa all’efficienza del sistema e alla riduzione dei prezzi effettivi delle polizze r.c. auto.
Il Regolamento in esame, dopo aver precisato all'articolo 1 tutte le “definizioni” utilizzate nel Provvedimento, nell'articolo successivo (art. 2) specifica il contenuto dell'attestazione sullo stato di rischio.
Da segnalare, in particolare, la previsione che “il periodo di osservazione” - vale a dire, il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo” - si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote (n.d.r.: “di responsabilità cumulata” a seguito di più sinistri) non raggiunga la soglia del 51%.
Da evidenziare anche la definizione del “regole evolutive”, cioè le modalità definite rispettivamente dalla singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale. L'articolo 3 si occupa della decorrenza e della durata del periodo di osservazione.
L'articolo successivo (art. 4) specifica le modalita' di gestione della Banca dati degli attestati di rischio, mentre l'art. 5 si occupa dell'alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio. L'obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato di rischio viene, invece, trattato nell'articolo 6 del Regolamento in esame.
In ordine si passa poi (art.7) al dettaglio riguardo alle modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato di rischio e, di seguito (art. 8), al tema della validità dell'attestazione. L'art. 9 del Regolamento adottato dall'IVASS tratta dell'acquisizione dell'attestazione sullo stato di rischio da parte dell'assicuratore. Gli artt. successivi disciplinano le abrogazioni (art. 10) e le sanzioni (art. 11).
Le norme transitorie e finali (art. 12) obbligano le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del Regolamento, a comunicare ai contraenti le modifiche legislative e regolamentari intervenute sulla materia in esame, informandoli anche in merito alle modalità di consegna telematica dell'attestato di rischio previste all'art.7.
In particolare, si specifica che - sempre nei 12 mesi dall'entrata in vigore - la consegna degli attestati deve avvenire secondo le modalità indicate dall'avente diritto, senza applicazione di costi.
L'articolo 13 precisa che - per quello che concerne i contratti r.c. auto in scadenza - il Regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2015; mentre - fino all'entrata in vigore del provvedimento IVASS – restano in vigore le regole di assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (cu) disciplinate dall'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 4/2006.
Per maggiori informazioni: Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015
Moreno Morando
(5 giugno 2015)
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