Fondi di solidarietà
Inps: le istruzioni per la domanda di assegno ordinario e formazione
Con la Circolare n. 122/2015 l'Istituto fornisce le indicazioni per l'accesso ai servizi telematizzati.
Con la Circolare n. 122 del 17 giugno 2015, l'Istituto Italiano di Previdenza ha fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione ai Fondi di solidarietà ex art. 3 della della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro.
La norma citata, infatti, ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).
I fondi possono erogare diverse tipologie di prestazioni. L'Inps informa che in seguito saranno fornite istruzioni ad hoc per la presentazione delle domande relative alle altre prestazioni erogate dai fondi di solidarietà: assegno emergenziale, trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (es.: ASpI ai lavoratori sospesi ex art. 3, comma 17, legge 92/2012), outplacement.
In via generale, l'Istituto precisa che, poiché l’art. 3, della L. n. 92/2015 stabilisce che l’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO dall’art. 6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio 1975, n. 164, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi.
Ad oggi, sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi attivi che possono accedere a tale interpretazione, per i quali conseguentemente è possibile presentare un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono:
-il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale,
-per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito
-e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, come sopra specificato, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici.
Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione
La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.
La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore. Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori fondi.
Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto può essere presentata domanda:
-
settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
-
settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
-
settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
-
settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Nella Circolare n. 122/2015 vengono fornite alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.
Per la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali (all. 1); le singole schede saranno rese disponibili anche all’interno della procedura.
Per avere maggiori informazioni:
Moreno Morando
(17 giugno 2015)
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