Ammortizzatori sociali
Disoccupazione, le misure di sostegno al reddito
Con la Circolare n. 94/2015, l'Inps fornisce chiarimenti sulla Nuova prestazione Sociale per l'impiego (NASpI).
L’Istituto Italiano di Previdenza ha emanato la Circolare n. 94 del 12 maggio 2015, con la quale ha fornito chiarimenti ed istruzioni sull’applicazione pratica del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, il d. lgs. citato ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l’art. 1 del decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI).
Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Non si applicano, inoltre, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
L’Inps precisa, altresì, che la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL introdotta in via sperimentale per il 2015 dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 ( Circ. INPS n.83 del 27 aprile 2015 ).
Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente ai requisiti specificati nella Circolare n. 94.
Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito, si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 e, comunque, durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).
Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.
Calcolo e misura
L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
Durata della prestazione
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Al riguardo, nella Circolare in esame sono precisate le necessarie modalità operative. L’Inps, con la Circolare 94, espone quindi vari casi esemplificativi , riportando 8 tabelle che illustrano esempi di fruizione della prestazione.
Presentazione della domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si segnala che l’Inps, in relazione alla tematica oggetto della Circolare 94/15, recepisce recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di congedo di maternità, specificamente indicati nel documento.
Si richiamano ad ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e maternità che possono insorgere quando la prestazione NASpI è già in corso.
La NASpI non sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia, per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
In merito, invece, all’evento di maternità, è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.
Condizionalità
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.
Con l’occasione si sottolinea che con decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, dovranno essere introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI.
Particolari istruzioni nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto.
Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi specificamente indicati nella Circolare in esame.
Istruzioni procedurali
Sono disponibili nel sito Internet dell’Istituto i servizi per la presentazione telematica delle domande NASpI per gli utenti Patronati, Cittadini ed operatori di Contact Center. Le domande presentate telematicamente potranno essere acquisite in DsWeb accedendo al link Domande Internet con le consuete modalità.
La procedura DsWeb sarà integrata con i servizi per la gestione della nuova tipologia di domanda “NASpI”. Sarà pertanto consentita l’acquisizione e variazione di domande NASpI, nonché l’istruttoria e il pagamento delle stesse.
Regime fiscale
L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’art. 11 del Tuir;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).
Circolare n. 94 del 12 maggio 2015
Moreno Morando
(12 maggio 2015)
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