Gazzetta Ufficiale
In vigore il Decreto che disciplina le diverse forme di contratto di lavoro
Pubblicato nella G.U n. 144 del 24 giugno scorso il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che contiene anche la revisione della normativa in tema di mansioni.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno scorso, è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81, che consta di ben 57 articoli e contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le premesse del Decreto in esame - entrato in vigore il 25 giugno 2015 - sono particolarmente significative e sottolineano il richiamo all'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che - allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderle maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva - delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro.
Inoltre, l'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge delega, evidenzia il criterio volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali.
Continuando, si precisa che l'articolo 1, comma 7, lettera b), reca il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo piu' conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti.
L'articolo 1, comma 7, lettera d) della stessa legge delega, sottolinea la necessità di rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro. Ancora: l'articolo 1, comma 7, lettera e) della L. n. 183/2014, reca il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle condizioni di vita e economiche.
La legge delega citata prevede limiti alla modifica dell'inquadramento e precisa che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, può individuare ulteriori ipotesi.
L'articolo 1, comma 7, lettera h), si occupa del criterio di delega volto a prevedere - tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - la possibilita' di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Infine - quanto alle premesse del Decreto legislativo in esame - l'articolo 1, comma 7, lettera i), tratta del criterio di delega relativo all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative.
Il primo articolo del D.Lgs. del 15 giugno 2015 si occupa della c.d. “Forma contrattuale comune”, nel senso che : “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. L’art. 3, invece, si occupa della “Disciplina delle mansioni”.
L’articolo successivo (art. 4) chiarisce che “nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
L’articolo 5 tratta della “Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale”; l’art. 8 parla della “Trasformazione del rapporto”, mentre l’art. 12 disciplina il “Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche”.
L’art. 26 si occupa della “Formazione”, evidenziando che “I contratti collettivi possono prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale”.
L’articolo 36 tratta di “Diritti sindacali e garanzie collettive”, mentre dall’art. 41 in avanti viene disciplinato l’apprendistato, definito “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione”.
L’art. 49 disciplina il lavoro accessorio; l’art. 52, il superamento del contratto a progetto; l’art. 53, il superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, mentre l’art. 54 tratta della “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA”.
Come si è detto, il decreto legislativo è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U, vale a dire il 25 giugno 2015.
Per saperne di più: D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Moreno Morando
(29 giugno 2015)
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