Previdenza
Pensioni: nuove istruzioni per le somme dovute a titolo di rivalutazione
L'Inps fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi della norma all'indomani della conversione in legge del decreto legge n. 65/2015.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con Messaggio n. 4993 del 27 luglio, torna sulla questione creatasi a seguito della sentenza n. 165/2015 della Corte Costituzionale in materia di pensioni.
In particolare, si precisa che, con la Circolare n. 125 del 25 giugno 2015, sono state fornite le prime istruzioni applicative dell’articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n.65, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Consulta di cui si discute.
Con il Messaggio in esame, l’INPS fornisce alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi della norma in esame all’indomani della sua conversione in legge.
L’Istituto evidenzia che la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.
Il predetto decreto è stato poi convertito con la legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla G.U. n. 166 del 20 luglio 2015. In sede di conversione sono state apportate modifiche al comma 1 e 2 dell’articolo in esame. In particolare, il comma 1 è stato modificato aggiungendo al citato articolo 24 anche il comma 25 ter, che recita: “Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.”
Tale modifica, che precisa il raccordo tra la disposizione del novellato comma 25 e il comma 25bis e il portato di quest’ultimo comma, era di fatto già stata recepita nelle istruzioni fornite con la circolare n. 125.
La modifica apportata al comma 2 fa rientrare, invece, gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive nell’alveo delle prestazioni che devono essere sempre considerate ai fini dell’attribuzione della perequazione cumulata.
Pertanto, degli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive si deve tenere conto non solo in fase di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, ma anche a regime in sede di rinnovo delle pensioni.
Criteri applicativi
La disposizione in oggetto ha previsto che le pensioni interessate dalla rivalutazione, che sono quelle il cui importo nel 2011 e nel 2012 è ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei medesimi anni, siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 2013 (comma 25), nel 2014 e nel 2015 (comma 25 bis, lettera a), a decorrere dal 2016 (comma 25 bis, lettera b).
Il calcolo deve essere, quindi, effettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente: per il 2012 e il 2013; per il 2014 e 2015; dal 2016.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Messaggio e al relativo allegato
Moreno Morando
(29 luglio 2015)
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