Previdenza
Pensioni: in Gazzetta la legge sulla rivalutazione automatica
In G.U. n. 166 del 20 luglio il testo del d.l. n. 65/2015, coordinato con la legge di conversione n. 109/2015, che tratta anche di ammortizzatori sociali e tfr in busta paga.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, il testo del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
L'articolo 1 tratta delle “Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni”. In particolare, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la norma apporta le seguenti modificazioni:
1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.».
Il punto 2 prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minima INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento;
Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa
vigente.
L'art. 2 si occupa del “Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione“; mentre quello successivo tratta del “Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca “
L'articolo 4 parla del “Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonchè del rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249”.
L'art. 7 si occupa del TFR in busta paga.
Per saperne di più: vai al testo integrale della Legge
Moreno Morando
(21 luglio 2015)
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