Abilitazione scientifica
Professori universitari: il TAR Lazio interviene sulla "bocciatura" dei titoli
Il giudizio negativo del curriculum del candidato in possesso di titoli di indiscutibile rilievo (nella specie, tra gli altri, quelli di essere stato Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) va rivisto.
Il TAR del Lazio ha stabilito, con sentenza 30 aprile 2015, n. 6283 che è illegittimo il giudizio di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240 del 2010 per le funzioni di professore universitario di prima fascia nei confronti di un candidato in possesso di titoli di indiscutibile rilievo (nella specie, tra gli altri, quelli di essere stato Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, con brillante curriculum professionale, di aver vinto i concorsi per uditore giudiziario e di avvocato dello Stato e di aver anche svolto un’articolata attività didattica universitaria); titoli che tuttavia non sono stati tenuti in alcun conto dalla commissione esaminatrice, essendo stati reputati non significativi “sulla base della tradizione scientifica consolidata”, disattendendo in tal modo quanto prescritto nella disciplina di settore e non fornendo adeguata e congrua motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.M. n. 76 del 2012.
Secondo i giudici laziali, infatti, debbono ritenersi irragionevoli i criteri fissati dalla commissione secondo cui era necessaria la pubblicazione di almeno tre lavori da ritenersi di livello “eccellente”, nonché la pubblicazione di almeno un lavoro monografico, prescrizione quest’ultima di carattere meramente formale, non in grado pertanto di escludere ove disattesa, per questo solo aspetto, la maturità scientifica dell’abilitando.
Alla stregua del principio affermato in sentenza è stata disposta l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, di un altro candidato che aveva ottenuto l’idoneità nazionale.
Curiosità piuttosto simpatica è quella che il ricorrente (che concorreva per il settore concorsuale 12/D1 – “diritto amministrativo”) è stato qualificato soltanto “signore”, nella parte in fatto della decisione (come, del resto, il controinteressato), senza neppure la spendita della qualifica di “dottore".
Rodolfo Murra
(2 maggio 2015)
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