Esame di avvocato
Cosa accade se la busta contenente le generalità del candidato non è incollata?
Il TAR Marche rivisita il principio dell'anonimato nei concorsi pubblici.
Un aspirante avvocato nel 2016 partecipava, presso la Corte di Appello di Ancona, agli esami di abilitazione all’esercizio professionale. La sottocommissione operante presso la Corte di Appello di Perugia ha previamente verificato l’integrità dei plichi contenenti gli elaborati concorsuali ed ha poi proceduto alla valutazione di questi ultimi. Il candidato otteneva un punteggio tale da farlo ammettere alla prova orale.
Il materiale è stato poi ritrasmesso alla sottocommissione operante presso la Corte di Appello di Ancona, incaricata di procedere all’abbinamento fra gli elaborati e il nominativo del candidato di appartenenza e allo svolgimento della prova orale; in sede, appunto, di abbinamento fra gli elaborati ed i nominativi dei candidati la sottocommissione anconetana, con riguardo ad una delle tre prove scritte, ha rilevato che la busta contenente le generalità anagrafiche del candidato era aperta ed aveva ancora applicata la linguetta protettiva della parte preincollata. La sottocommissione ha pertanto stabilito di annullare integralmente le prove svolte dal candidato, ritenendo violata la regola dell’anonimato.
Da qui il ricorso al TAR, il quale si è dovuto quindi occupare del principio dell’anonimato nei concorsi pubblici con particolare riferimento a questa specifica (e peculiare) fattispecie.
Il Tar marchigiano, con sentenza del 28 febbraio 2018, ha scrutinato la normativa vigente per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense (in particolare l’art. 22 R.D. n. 37 del 1934, il quale ha previsto il sistema delle buste: la più grande, nella quale sono inserite le prove senza apposizione di nomi o contrassegni, e la piccola, che contiene la indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza su apposito cartoncino, da inserire nella busta grande) giungendo a ritenere che nelle procedure concorsuali la regola sopra citata non può essere intesa in modo tanto tassativo ed assoluto da comportate la invalidità delle prove ogni volta che sussista una astratta possibilità di riconoscimento, giacché non si potrebbe mai escludere a priori che un commissario sia in condizioni di riconoscere una particolare modalità di stesura.
Sulla base di tale principio, si è richiamato quell’orientamento in base al quale, al fine di affermare la riconoscibilità e quindi la invalidità della prova scritta, è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco la intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato.
Pertanto, anche se la chiusura della busta piccola è attività spettante al candidato (art. 22, comma 2, R.D. citato), unitamente all’introduzione dei fogli, non può farsi ricadere sugli stessi candidati (nella specie, l’inconveniente si era verificato anche per altri) il rischio consistente nella scollatura delle buste, non derivante, verosimilmente, dalla volontà, né tantomeno dalla intenzionalità degli stessi, che semmai, secondo il TAR Marche, hanno interesse e volontà contrari, al fine di salvaguardare la integrità delle loro prove.
La norma in materia (art. 23 sopra citato) fa riferimento al fatto che il candidato “si sia fatto riconoscere”, sicché la sanzione della esclusione sembra ricondursi ad una precisa volontà, e non può essere giustificata dalla mera accidentalità o dal caso fortuito.
I giudici di Ancona si sono voluti far carico anche di quell’orientamento che ritiene nulla la prova scritta nel caso di trasparenza delle buste (trasparenza che consentirebbe l’individuazione del candidato), anche in mancanza della prova certa che tale individuazione sia avvenuta in concreto da parte della commissione aggiudicatrice, non ritenendolo attinente al caso di specie in quanto, in quella ipotesi, l’annullamento, pur se non dipendente dal comportamento del candidato, riguarderebbe l’ intera procedura, che verrebbe quindi ripetuta, con rispetto della par condicio.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Mattia Murra
(5 marzo 2018)
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