Ministero dell'Ambiente
Edifici scolastici, in Gazzetta Ufficiale le misure per l'efficientamento energetico
Pubblicato il decreto che disciplina i criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto 14 aprile 2015 riguardante le misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il decreto in esame individua e disciplina i criteri e le modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a
tasso agevolato, in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9.
I finanziamenti a tasso agevolato sono concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, istituito dall'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (per brevita' denominato «Fondo Kyoto»).
I finanziamenti a tasso agevolato sopra richiamati sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal decreto i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal decreto in esame i soggetti pubblici che, a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i. Per accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i requisiti minimi elencati nell'art. 4 del decreto.
I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art. 3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella tabella di cui all'articolo 5. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento energetico, riguardante gli immobili di proprieta' pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi di ritorno dell'investimento. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena di esclusione, secondo gli schemi allegati al decreto.
Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia e, in copia a CDP S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it; cdpspa@pec.cassaddpp.it.
Saranno dichiarate irricevibili le istanze non trasmesse nel rispetto delle modalita' specificate nel decreto. Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo.
Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli gia' esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato alla data di entrata in vigore del decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti.
Per saperne di più: Decreto 14 aprile 2015
Moreno Morando
(14 maggio 2015)
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