Antitrust
I distributori di carburante possono restare in funzione 24 ore su 24
L'AGCM ha precisato che le norme in vigore tendono ad assicurare la disponibilita' del prodotto senza alcuna limitazione di tempo, auspicando la rimozione di qualunque restrizione all'offerta di servizi.
Interessante intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su un tema che riguarda da vicino la gran parte dei consumatori. In particolare, secondo il comunicato 16.3.2015 dell’Agcm, “i distributori stradali di carburante possono restare in funzione 24 ore su 24, senza orari obbligatori di apertura e di chiusura. E le normative comunali e regionali che limitano la libera iniziativa degli operatori, devono adeguarsi a queste indicazioni”.
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, presieduta da Giovanni Pitruzzella, richiama innanzitutto il D.L. 24 gennaio 2012, convertito in legge nel marzo successivo: il provvedimento è volto a rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”. La stessa segnalazione si riferisce poi all’articolo 28, comma 5, del D.L. n.98/2011, convertito in legge nel luglio successivo, che obbliga tutti gli impianti di distribuzione a dotarsi di apparecchiature senza servizio con pagamento anticipato.
Queste norme, sostiene l’Antitrust, “assicurano la disponibilità del prodotto – ancorché nella modalità self-service – praticamente presso tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sulla rete stradale nazionale, in qualunque ora del giorno e della notte e in ogni giorno dell’anno, feriale e festivo”. Le limitazioni di orario rappresentano, perciò, “una restrizione severa all’offerta di servizi”.
Da qui, l’auspicio dell’Agcm a “rivedere la normativa vigente e considerare con molta attenzione qualunque intervento in materia di orari degli impianti di distribuzione”, dal momento che “questo tipo di intervento costituisce una misura restrittiva e discriminatoria”. A giudizio dell’Antitrust, infatti, “non appare più ammissibile giustificare una qualunque prescrizione in materia adducendo come motivazione la tutela del semplice interesse pubblico a che sia garantita la possibilità di fare rifornimento per la generalità dei consumatori”. Per tutti questi motivi, “l’Autorità confida che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione”.
Fonte : Antitrust
Moreno Morando
(17 marzo 2015)
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