Sviluppo Economico
Patent box: pubblicato il Decreto sulla tassazione agevolata
Riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli.
Nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015 è stato dato avviso dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, del c.d. “Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
L’art. 1 del Provvedimento in questione contiene le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito “Legge di stabilità”), come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, concernente il regime opzionale di 2 tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
In base all’art. 2 del decreto in esame, possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
-le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
-i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
-i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
-i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle società semplici;
-i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui all’articolo 6 .
L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’articolo 6.
Secondo le previsioni dell’articolo 3, il beneficio non si applica alle società:
-assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
-assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
-assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
L’articolo 4 dispone che l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Decreto Interministeriale
Fonte: MISE
Moreno Morando
(21 ottobre 2015)
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