INPS
CIGS e contratti di solidarietà: non si applicano ai gruppi parlamentari e regionali
L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale precisa che gli stessi sono, quindi, tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il Messaggio n. 5865 del 23 settembre 2015, ha sottolineato che - a decorrere dal 1 gennaio 2014 - l’art. 16, co. 1, del DL n. 149/2013 ha esteso ai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali - a prescindere dal numero dei dipendenti - le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
L’INPS evidenzia che i profili di carattere contributivo scaturenti dall’estensione delle predette discipline sono stati illustrati nella Circolare 8 luglio 2014, n. 87 in cui sono state, altresì, fornite le relative istruzioni operative.
GRUPPI PARLAMENTARI - Da più parti è stato chiesto se anche i Gruppi parlamentari costituiti presso la Camera ed il Senato, nonché i similari Gruppi costituiti presso i Consigli regionali, siano destinatari, al pari dei partiti e movimenti politici, dell’estensione della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie nonché dei contratti di solidarietà disposta dal citato art. 16 DL n. 149/2013.
In proposito, l’Istituto osserva che i Gruppi Parlamentari costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi (v. Cass. SS.UU. n. 3335/2004).
Diversamente dai partiti politici, i gruppi parlamentari non sono mai stati finanziati attraverso i rimborsi elettorali, né hanno accesso al finanziamento proveniente dai privati cittadini.
Viceversa, la loro attività gode di finanziamenti annuali a carico di Camera e Senato - come si evince da rispettivi regolamenti – per sostenere le spese di funzionamento dei predetti gruppi, ivi comprese quelle per i trattamenti economici del personale dipendente.
Inoltre, non hanno Statuti e non sono iscritti nel Registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Analoga situazione si riscontra anche nei confronti dei gruppi costituiti presso i Consigli regionali.
Lo stesso decreto-legge 28.12.2013, n. 149, individua, altresì, all’art. 18, comma 1, i partiti e movimenti politici soggetti alla normativa recata dal suddetto Decreto legge, disponendo che “…si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli Organi indicati dall’art. 10, co. 1, lett. a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10”.
In altri termini, precisa l’INPS, i partiti e movimenti politici soggetti alla disciplina recata dal DL n. 149/2013 sono:
- i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), cioè Senato, Camera, Parlamento europeo, consigli regionali e province autonome;
- i partiti politici, iscritti nel registro di cui all’articolo 4, cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti ovvero una singola componente interna al gruppo misto (articolo 10, comma 2, lett. a);
- i partiti politici, iscritti nel registro di cui all’articolo 4 prima del deposito del contrassegno, che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale in occasione del rinnovo del Senato, della Camera o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto (articolo 10, comma 2, lett. b).
Da quanto precede, l’INPS rileva che i gruppi parlamentari e consiliari sono esclusi dal campo di applicazione del DL n. 149 e, quindi, non sono destinatari dell’estensione della disciplina della CIGS e dei Contratti di Solidarietà, disposta – come detto in premessa- dall’art. 16 di detto decreto legge.
Gli stessi non sono, quindi, tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
Per saperne di più, anche in relazione alla procedura prevista per l’eventuale regolarizzazione:
vai al testo integrale del Messaggio n. 5865 del 23 settembre 2015
Fonte: INPS
Moreno Morando
(23 settembre 2015)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.
Follow @quotidianopaComunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.
La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.
Newsletter Quotidiano della P.A.
Incorpora le Notizie del QPA
Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.
Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito: