Giurisprudenza
Omicidio stradale: la Cassazione fissa gli indicatori
La formula di Frank nei parametri che fanno ritenere dolosa la condotta dei pirati della strada che provocano incidenti mortali.
Con un'importantissima decisione (Sez. I^, sent. 26 marzo – 16 settembre 2015, n. 37606 - Presidente Giordano –Relatore Bonito), la Suprema Corte e' intervenuta su di un tema molto rilevante ed avvertito come sensibile dall'opinione pubblica: il pericolo di sostanziale impunità per gli omicidi stradali.
Secondo gli ermellini, in tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa.
A tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali:
a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
c) la durata e la ripetizione dell'azione;
d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento;
g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione
i) la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank -R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, Tübingen, 1931, p. 190 Ss.).
Ne deriva che deve qualificarsi come di omicidio volontario sorretto da dolo eventuale la condotta dell'imputato notevolmente difforme da quella, prudente, imposta dal Codice della Strada per i veicoli marcianti in centro abitato, a causa della velocità del mezzo, superiore del 100% a quella doverosa.
Ad una simile conclusione si perverra' anche in considerazione della durata della condotta illegittima e della replica delle violazioni alle regole autostradali, notevole e diffusa; del tentativo di fuga subito dopo la causazione del sinistro senza alcuna preoccupazione circa le sorti della vittima ed al solo scopo di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e della ubriachezza.
In altri termini, risulta decisiva la verosimiglianza del fatto che l’imputato, anche prevedendo la possibilità di incidenti mortali conseguenti alla sua guida sconsiderata, avrebbe continuato nella condotta illegittima.
Giovanni Tartaglia Polcini
(30 settembre 2015)
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